IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 - le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra- doganale di Livigno, abbia validita' annuale; Visto l'art. 3, lettera A, della citata legge n. 762/1973, con il quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo; Considerato: che il comune di Livigno, con deliberazione n. 730 del 17 settembre 1992, divenuta esecutiva per pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3, del medesimo provvedimento legislativo; che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, nella riunione del 25 ottobre 1992 ha approvato la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge; che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1993; Ritenuto: che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in L. 350 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in L. 280 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 27 dicembre 1991; che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta tabella: 1) Olio combustibile fluido: a) superiore a 3 E L. 2.500 al q.le b) fino a 5 E " 2.000 al q.le 2) Olio semifluido e denso: a) superiore a 5 fino a 7 E L. 2.100 al q.le b) superiore a 7 E " 2.300 al q.le Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in L. 350 al litro per la benzina normale e super, in L. 280 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.