Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991, 2 dicembre 1991 e 1 aprile 1992; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto che il Consiglio universitario nazionale, nella adunanza del 23 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla istituzione ex novo del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche e alla trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali per Tecnico di laboratorio biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia, rispettivamente nei corsi di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico e in logopedia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, e' modificato nel senso che sono soppresse le scuole dirette a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia. Sono di conseguenza soppressi gli articoli da 218 a 224 e da 412 a 428, relativi rispettivamente agli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia.