IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  22  maggio  1980,  n.  209, che ha modificato gli
articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia  postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  decreto   ministeriale   13   aprile   1989   contenente
disposizioni   in   materia   di   prevenzione  ed  eliminazione  dei
radiodisturbi  provocati  da  apparecchi  elettrodomestici,  utensili
portatili e apparecchi analoghi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1   settembre 1980 col quale, fra
l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualita' (IMQ)  e'  stato
designato  a  svolgere  accertamenti  di  conformita'  alle  norme in
materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209;
  Visto  l'art. 3 della nominata legge n. 209/80 che demanda anche al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   la
vigilanza  sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398, del
richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni;
  Vista la relazione IMQ n. 1398, in data 21 giugno 1991, allegata al
presente decreto, sui risultati  delle  verifiche  e  prove  eseguite
sull'apparecchio piu' avanti precisato;
  Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163066 in data 23
dicembre   1991,  circa  i  risultati  delle  anzidette  prove  e  le
motivazioni di non conformita', alla ditta  produttrice  Daliel,  con
sede in Milano, via Baldo degli Ubaldi, 6;
  Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia di
apparecchi  o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite
per  la  prevenzione  e  per  la  eliminazione  dei   disturbi   alle
radiotrasmissioni e alle radioricezioni;
  Vista  la  lettera  n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il
Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni  non  ha  sollevato
rilievi    circa    l'emanazione    del   decreto   di   divieto   di
commercializzazione del prodotto in argomento da parte del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  la  fabbricazione, la commercializzazione e l'uso
del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione Daliel, a causa
della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione  e  per
la   eliminazione   dei   disturbi   alle  radiotrasmissioni  e  alle
radioricezioni:
   Regolatore elettronico  di  luminosita'  -  Modello  DL  4004  SPI
Esecuzione da incasso - Dati nominali 220V; 650 W.