IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che ha modificato gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989 contenente disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi; Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1980 col quale, fra l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualita' (IMQ) e' stato designato a svolgere accertamenti di conformita' alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209; Visto l'art. 3 della nominata legge n. 209/80 che demanda anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398, del richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni; Vista la relazione IMQ n. 1398, in data 21 giugno 1991, allegata al presente decreto, sui risultati delle verifiche e prove eseguite sull'apparecchio piu' avanti precisato; Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163066 in data 23 dicembre 1991, circa i risultati delle anzidette prove e le motivazioni di non conformita', alla ditta produttrice Daliel, con sede in Milano, via Baldo degli Ubaldi, 6; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia di apparecchi o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni; Vista la lettera n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha sollevato rilievi circa l'emanazione del decreto di divieto di commercializzazione del prodotto in argomento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione Daliel, a causa della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni: Regolatore elettronico di luminosita' - Modello DL 4004 SPI Esecuzione da incasso - Dati nominali 220V; 650 W.