Il  decreto  in  oggetto disciplina la procedura di riconoscimento
dei diplomi, disponendo  nell'art.  12,  comma  2,  che  la  relativa
domanda  vada  presentata  al  Ministero  competente,  che  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera a), e' quello titolare della vigilanza
sulle professioni individuate nell'allegato al decreto.
   Per le professioni vigilate da  questo  Ministero  la  domanda  va
presentata  a: Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica - Dipartimento  istruzione  universitaria  -  Viale  di
Trastevere, 76 - 00153 Roma.
   Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    1)  se  la  formazione e' stata acquisita per almeno due terzi in
Paesi della Comunita' europea (Belgio, Danimarca, Francia,  Germania,
Grecia,  Irlanda,  Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Spagna):
      a) il titolo di studio con attestazione che il  richiedente  ha
seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima
di  tre  anni  o  di  durata  equivalente  a  tempo  parziale  in una
universita' o in un istituto di istruzione superiore (art.  1,  comma
3,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992); il titolo va fornito in
originale  o  in  copia  autenticata,   preferibilmente   munito   di
dichiarazione  di  valore  a  cura  delle rappresentanze diplomatiche
italiane all'estero;
      b)  titolo  di  abilitazione  professionale  o   documentazione
attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione
del   richiedente   e'   subordinata  al  possesso  della  formazione
professionale documentata (art. 1, comma  1);  oppure  documentazione
attestante  che  il  richiedente  ha  esercitato  a  tempo  pieno  la
professione per la durata di due anni negli ultimi dieci  anni  (art.
3, comma 1);
      c)   documentazione   attestante   le  materie  comprese  nella
formazione professionale comprovata dai  titoli  (art.  6,  comma  1,
lettera a) ;
      d)   documentazione   attestante   le  attivita'  professionali
comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce
il riconoscimento nel Paese di provenienza del richiedente  (art.  6,
comma 1, lettera b);
    2)  se  la formazione e' stata acquisita per una durata superiore
ad un terzo in un Paese non appartenente alla Comunita' europea:
      a) i documenti di cui sub 1) a), b), c), d);
      b) documentazione comprovante il riconoscimento del  titolo  in
un Paese della Comunita';
      c)  documento  comprovante che il richiedente e' in possesso di
una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 4).
   Si precisa altresi' che tutti i documenti  allegati  alla  domanda
debbono  essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 115/1992 ed e' opportuno che siano  muniti  di
"apostilla"  ai  sensi  della  legge 10 dicembre 1966 che ratifica la
convenzione    internazionale    riguardante    l'abolizione    della
legalizzazione  di  atti  pubblici  stranieri  firmata  all'Aia  il 5
ottobre 1961.
   La domanda deve documentare la nazionalita' dell'interessato.
   L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di comunicare a mezzo
lettera  all'interessato  la   necessita'   di   integrazione   della
documentazione elencata (art. 12, comma 3).
   A    tal   fine   la   domanda   dovra'   indicare   un   recapito
dell'interessato.