IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici- cittadini di Stati membri della Comunita' europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'ultimo comma dell'art. 230 relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive e' cosi' modificato: In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciscun anno di corso per un totale di sedici specializzandi. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 1992 Il rettore: GARACI