IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi    ai    compiti   del   CIPE   e   degli   altri   comitati
interministerialiin  ordine alle azioni necessarie per armonizzare la
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1978, n. 845, concernente la legge-
quadro in materia di formazione professionale;
  Visto  l'art.  3  della  legge  10 aprile 1991, n. 125, concernente
l'adozione  di azioni positive in favore delle donne lavoratrici, che
riserva una quota del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n.
845/1978,  al  finanziamento di progetti di formazione finalizzati al
perseguimento della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Visti  gli  articoli 25, comma 10, e 26 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, concernenti il finanziamento di azioni formative riservate ai
lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  20  marzo  1991, n. 237, che
prevede  il  trasferimento di 100 miliardi di lire dalla gestione dei
progetti  speciali  di cui all'art. 26 della citata legge n. 845/1978
al Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della stessa;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052   in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei  Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253  in  data  19  dicembre  1988, relativo al coordinamento tra gli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254  in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88   del   19   dicembre  1988,  relativo  al  FEOGA  -  Sezione
orientamento;
  Vista  la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale, ai
sensi  dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/1987, e' stato
determinato  nel  limite  massimo  di 670 miliardi di lire per l'anno
1992   il  fabbisogno  finanziario,  statale  e  regionale,  connesso
all'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  relative  al  settore
"lavoro";
  Viste  le iniziative di interesse comunitario ed in particolare Ho-
rizon,  Now ed Euroform ed il programma operativo ex art. 1, comma 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  4255/88,  concernente azioni relative ad
assistenza tecnica, attivita' innovativa, dialogo sociale;
  Visti  i  quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione
delle  Comunita' europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b) di
cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88;
  Visto  l'art.  3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418,
che  sopprime  la commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge  n.  281/1970  e trasferisce i relativi compiti consultivi alla
conferenza Stato-regioni istituita con lo stesso decreto;
  Vista  la  proposta  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale riguardante la quota massima attivabile, da parte di ciascuna
regione  e  provincia autonoma, a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione  di  cui al gia' citato art. 25 della legge n. 845/1978 per
l'esercizio  1992,  per il cofinanziamento degli interventi formativi
ammessi  a  beneficiare  dei  contributi  da  parte del Fondo sociale
europeo;
  Considerato  che  occorre  far  fronte  alle  esigenze di copertura
finanziaria   della   quota  parte  nazionale  al  fine  di  attivare
l'operativita'  delle  risorse  rese  disponibili  dal  Fondo sociale
europeo per l'anno 1992;
  Visto  il  bilancio  di  previsione  dell'Istituto  nazionale della
previdenza  sociale  per  il  1992  che  quantifica  in  lire 518,482
miliardi  l'ammontare  del  trasferimento  destinato al finanziamento
della  gestione  "Fondo  di  rotazione" di cui al gia' citato art. 25
della legge n. 845/1978;
  Considerato  pertanto  che,  per  l'esercizio  1992,  la  dotazione
finanziaria complessiva del gia' citato Fondo di rotazione art. 25 e'
determinata in 618,482 miliardi di lire;
  Ritenuto  che,  in conformita' della vigente normativa comunitaria,
alle linee di intervento finanziario desunte dai quadri comunitari di
sostegno   previsti  dal  citato  regolamento  (CEE)  n.  2052/88  va
applicato  il  criterio della flessibilita' e che, in armonia a detto
criterio,   puo'   essere  modulata,  per  entita'  e  temporalmente,
l'erogazione delle risorse relative al cofinanziamento nazionale;
  Visto  il  parere  della  conferenza  Stato-regioni  espresso nella
seduta del 30 settembre 1992;
  Tenuto  conto  che  la  flessibilita' temporale nell'utilizzo delle
risorse  del  F.S.E.  richiesta  in  tale  sede dalle regioni e' gia'
prevista   dal   regolamento   n.  4255/88  e  puo'  essere  pertanto
considerata direttamente dall'amministrazione competente;
  Considerato,  altresi',  che  le  leggi  n.  125/1991 e n. 223/1991
prevedono   espressamente   quote   di   riserva  da  destinare  agli
adempimenti  sopra  richiamati  e che pertanto tali quote non possono
costituire  semplici  riferimenti di massima per la definizione delle
priorita' d'intervento, come invece auspicato dalle regioni;
  Considerato  che,  per  quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della
citata  legge n. 183/1987, possono essere finanziati dalle competenti
autorita'  solo  gli  interventi  oggetto  di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera del 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale;
                              Delibera:
  1.  Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1992 per il
cofinanziamento  nazionale  delle  azioni beneficiarie del contributo
Fondo  sociale  europeo  ricomprese nei quadri comunitari di sostegno
degli  obiettivi  1, 2, 3, 4 e 5b, e delle iniziative comunitarie per
la  formazione professionale, ammonta a 894,718 miliardi di lire e si
articola come dall'allegato A, che costituisce parte integrante della
presente delibera.
  2. Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti lo "Stato",
sono  assicurate,  per  l'anno  1992, dalle disponibilita' recate dal
Fondo  di  rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n.  845,  dal  Fondo  di  rotazione  di cui all'art. 5 della legge n.
183/1987 e dalla legge di bilancio, per lo stesso anno.
  3.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dalle  leggi n.
125/1991  e  n. 223/1991 richiamate in premessa, il CIPE, su proposta
del  Ministro  del lavoro, provvedera' alle eventuali modifiche degli
importi di cui alla tabella riportata nell'allegato A, sulla base dei
fabbisogni   accertati   per   le  singole  regioni  a  fronte  degli
adempimenti  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.  125/1991 e degli
articoli  25,  comma  10, e 26 della legge n. 223/1991 e dei progetti
approvati  per  tali  finalita'  nell'ambito dei quadri comunitari di
sostegno.
  4. In occasione della predisposizione dei progetti formativi di cui
alla  presente  delibera,  le  regioni  danno  piena  applicazione al
disposto  di  cui  all'art.  26  della  piu'  volte  citata  legge n.
223/1991.
  5.  Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   tenuto  conto  delle  risultanze  del  monitoraggio  delle
attivita'   finanziate,  delle  modifiche  ai  quadri  comunitari  di
sostegno  e  dell'eventuale redistribuzione di risorse collegate agli
effettivi  utilizzi,  adotta,  se  del caso, le necessarie variazioni
alla presente delibera.
   Roma, 20 novembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO