IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la legge- quadro in materia di formazione professionale; Visto l'art. 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente l'adozione di azioni positive in favore delle donne lavoratrici, che riserva una quota del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 845/1978, al finanziamento di progetti di formazione finalizzati al perseguimento della parita' uomo-donna nel lavoro; Visti gli articoli 25, comma 10, e 26 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernenti il finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 marzo 1991, n. 237, che prevede il trasferimento di 100 miliardi di lire dalla gestione dei progetti speciali di cui all'art. 26 della citata legge n. 845/1978 al Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della stessa; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88 del 19 dicembre 1988, relativo al FEOGA - Sezione orientamento; Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/1987, e' stato determinato nel limite massimo di 670 miliardi di lire per l'anno 1992 il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie, relative al settore "lavoro"; Viste le iniziative di interesse comunitario ed in particolare Ho- rizon, Now ed Euroform ed il programma operativo ex art. 1, comma 2, del regolamento (CEE) n. 4255/88, concernente azioni relative ad assistenza tecnica, attivita' innovativa, dialogo sociale; Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunita' europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b) di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88; Visto l'art. 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che sopprime la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 e trasferisce i relativi compiti consultivi alla conferenza Stato-regioni istituita con lo stesso decreto; Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante la quota massima attivabile, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui al gia' citato art. 25 della legge n. 845/1978 per l'esercizio 1992, per il cofinanziamento degli interventi formativi ammessi a beneficiare dei contributi da parte del Fondo sociale europeo; Considerato che occorre far fronte alle esigenze di copertura finanziaria della quota parte nazionale al fine di attivare l'operativita' delle risorse rese disponibili dal Fondo sociale europeo per l'anno 1992; Visto il bilancio di previsione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il 1992 che quantifica in lire 518,482 miliardi l'ammontare del trasferimento destinato al finanziamento della gestione "Fondo di rotazione" di cui al gia' citato art. 25 della legge n. 845/1978; Considerato pertanto che, per l'esercizio 1992, la dotazione finanziaria complessiva del gia' citato Fondo di rotazione art. 25 e' determinata in 618,482 miliardi di lire; Ritenuto che, in conformita' della vigente normativa comunitaria, alle linee di intervento finanziario desunte dai quadri comunitari di sostegno previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2052/88 va applicato il criterio della flessibilita' e che, in armonia a detto criterio, puo' essere modulata, per entita' e temporalmente, l'erogazione delle risorse relative al cofinanziamento nazionale; Visto il parere della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 settembre 1992; Tenuto conto che la flessibilita' temporale nell'utilizzo delle risorse del F.S.E. richiesta in tale sede dalle regioni e' gia' prevista dal regolamento n. 4255/88 e puo' essere pertanto considerata direttamente dall'amministrazione competente; Considerato, altresi', che le leggi n. 125/1991 e n. 223/1991 prevedono espressamente quote di riserva da destinare agli adempimenti sopra richiamati e che pertanto tali quote non possono costituire semplici riferimenti di massima per la definizione delle priorita' d'intervento, come invece auspicato dalle regioni; Considerato che, per quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati dalle competenti autorita' solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera del 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Delibera: 1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1992 per il cofinanziamento nazionale delle azioni beneficiarie del contributo Fondo sociale europeo ricomprese nei quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, e delle iniziative comunitarie per la formazione professionale, ammonta a 894,718 miliardi di lire e si articola come dall'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti lo "Stato", sono assicurate, per l'anno 1992, dalle disponibilita' recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e dalla legge di bilancio, per lo stesso anno. 3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi n. 125/1991 e n. 223/1991 richiamate in premessa, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, provvedera' alle eventuali modifiche degli importi di cui alla tabella riportata nell'allegato A, sulla base dei fabbisogni accertati per le singole regioni a fronte degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 125/1991 e degli articoli 25, comma 10, e 26 della legge n. 223/1991 e dei progetti approvati per tali finalita' nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno. 4. In occasione della predisposizione dei progetti formativi di cui alla presente delibera, le regioni danno piena applicazione al disposto di cui all'art. 26 della piu' volte citata legge n. 223/1991. 5. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attivita' finanziate, delle modifiche ai quadri comunitari di sostegno e dell'eventuale redistribuzione di risorse collegate agli effettivi utilizzi, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera. Roma, 20 novembre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO