IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 riguardante il regolamento di polizia veterinaria; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1989); Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1990 concernente la conferma per l'anno 1990 delle misure dell'indennita' di abbattimento di cui al predetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 1991); Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1991 della misura delle indennita' di abbattimento degli animali infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini; Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 15874/22119 del 22 giugno 1991 concernente l'adeguamento dell'indennita' di abbattimento di bovini ed ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali; Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere ai proprietari dei bovini a bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1991 perche' effetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi anzootica dei bovini e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1991 in L. 488.000 a capo. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1991 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1991, in L. 895.000 a capo. 3. La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 4. Nell'allegata tabella sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.