IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche  sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n.  296,  stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio
di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e
bufalini infetti di tubercolosi e  di  brucellosi  e  degli  ovini  e
caprini infetti di brucellosi;
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio  1954
riguardante il regolamento di polizia veterinaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  237  del  17  settembre  1968)  e  successive
modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennita' di
abbattimento dei bovini e bufalini infetti;
  Visto   il   decreto   ministeriale  15  gennaio  1990  concernente
l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,  per
l'anno  1989  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
1989);
  Visto il decreto  ministeriale  22  dicembre  1990  concernente  la
conferma per l'anno 1990 delle misure dell'indennita' di abbattimento
di  cui  al predetto decreto ministeriale 15 gennaio 1990 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 1991);
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano
nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini
dalla leucosi bovina enzootica;
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1  ottobre 1986) per la determinazione delle misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che  occorre  procedere  all'adeguamento  per l'anno 1991
della misura delle indennita' di abbattimento degli  animali  infetti
da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini;
  Visto  il  parere  espresso  dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con la nota n. 15874/22119 del  22  giugno  1991  concernente
l'adeguamento  dell'indennita'  di  abbattimento di bovini ed ovini e
caprini e le variazioni nelle quotazioni  di  mercato  degli  animali
iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;
  Sentito  il  parere  della  commissione  prevista dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1968, n. 33;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura   massima   dell'indennita'   di   abbattimento   da
corrispondere  ai  proprietari  dei  bovini  a bufalini abbattuti nel
corso dell'anno 1991 perche' effetti da tubercolosi, da brucellosi  e
da  leucosi  anzootica  dei  bovini  e'  stabilita a decorrere dal 1
gennaio 1991 in L. 488.000 a capo.
  2.  La  misura   massima   dell'indennita'   di   abbattimento   da
corrispondere  per  bovini  e  bufalini  quando le carni ed i visceri
debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1
gennaio 1991 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno  1991,  in
L. 895.000 a capo.
  3.  La  misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo,
negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
  4. Nell'allegata tabella sono fissate le indennita' per  categoria,
eta'  e  sesso  dei  capi  della  specie  bovina e bufalina infetti e
abbattuti o abbattuti e distrutti.