Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Bologna - Genova - Pescara - Venezia - Palermo - Salerno e Torino Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ai Ministri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie centrali dei Ministeri All'Istituto nazionale della previdenza sociale Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari Al Consorzio nazionale concessionari PARTE PRIMA ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 1. Soggetti che prestano l'assistenza fiscale. L'art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti eroganti i redditi stessi. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioe': a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del TUIR; b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole; c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del TUIR; d) le societa' di persone e le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del TUIR; e) gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 del TUIR; f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale. I soggetti sopra menzionati prestano l'assistenza fiscale ai: lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR; lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), del TUIR; sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), del TUIR. Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Cio' in quanto i detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), del TUIR. Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale e' prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici. Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera d), del TUIR l'assistenza fiscale e' prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Possono richiedere l'assistenza fiscale anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto con il sostituto d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio e di febbraio dell'anno successivo. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza puo' essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. 2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale. I soggetti individuati nel paragrafo precedente sono tenuti a pre- stare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne facciano richiesta entro il 15 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facolta' di non adempiere agli obblighi connessi alle attivita' previste dall'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dandone comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992 utilizzando opportuni mezzi anche di informazione aziendale. In tale caso resta comunque fermo per i sostituti d'imposta l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto con le modalita' previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991 (anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato entro il 15 dicembre la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza dei CAAF). La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con decreto del Ministro delle finanze. La comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza. Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni a lui pervenute. Il sostituto stesso e' esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 dicembre. Il sostituto di imposta e' altresi' esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un CAAF di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, fermo restando l'obbligo di effettuare le operazioni di cui al successivo punto 2.4. Entro la stessa data coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne danno comunicazione al sostituto di imposta. Tale comunicazione non e' necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni. Il sostituto di imposta deve comunque effettuare le previste operazioni relative alle somme a debito o a credito emergenti dal risultato contabile finale della dichiarazione mod. 730 comunicato dal CAAF, anche per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non hanno effettuato la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza del CAAF. Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza puo' avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata. L'assistenza fiscale puo' essere prestata anche mediante convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In tal caso le dichiarazioni dei redditi mod. 730 devono essere ricevute dal sostituto d'imposta che le trasmette al CAAF. Il Centro, dopo aver elaborato e controllato le dette dichiarazioni, trasmette al sostituto, per la consegna ai contribuenti, copia in duplice esemplare delle dichiarazioni stesse contenenti anche il prospetto di liquidazione. L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalita' previste dal titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiaile n. 231 - serie generale - del 1 ottobre 1992. Nella presente circolare vengono forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza. 2.1 Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto. Al fine di consentire la compilazione dell'apposita dichiarazione dei redditi che il lavoratore dipendente deve presentare per fruire dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta devono fornire agli interessati, ove non abbiano gia' rilasciato le prescritte certificazioni, comunicazioni anticipate contenenti soltanto gli elementi (relativi a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto) necessari per la compilazione delle dichiarazioni modello 730. Anche in caso di rilascio delle comunicazioni anticipate i sostituti d'imposta restano comunque obbligati a fornire le certificazioni entro il termine di cui all'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Al fine di consentire ai sostituti di imposta la predisposizione delle comunicazioni anticipate da consegnare entro il mese di febbraio, gli interessati devono farne tempestiva richiesta (ove non sia stata presentata la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza del CAAF). Tale richiesta non deve riguardare i redditi erogati dallo stesso soggetto al quale e' stata chiesta l'assistenza. Gli elementi reddituali che devono essere indicati nelle comunicazioni anticipate sono quelli individuati con il decreto ministeriale di approvazione della modulistica concernente l'assistenza fiscale. Le certificazioni e le comunicazioni anticipate relative ai redditi di lavoro dipendente devono contenere anche l'indicazione dell'importo della retribuzione o della pensione relativa al mese di gennaio o, in mancanza, di quella del mese di febbraio. Tale retribuzione o pensione di riferimento deve essere indicata al netto anche di tutte le ritenute non erariali; si deve quindi avere riguardo alla somma che resta effettivamente a disposizione del dipendente o pensionato. In caso di periodi di paga diversi da quello mensile ai fini della individuazione della retribuzione di riferimento deve tenersi conto delle retribuzioni relative al mese. Ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per i soggetti assunti durante il mese di febbraio, per i quali non viene corrisposta una intera mensilita', puo' essere effettuato il ragguaglio al mese. Si ricorda che ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento gli enti (comprese le amministrazioni dello Stato) che erogano pensioni devono consegnare ai loro amministrati le relative certificazioni ovvero le comunicazioni anticipate entro il mese di gennaio; a tal fine non e' necessario che gli amministrati ne facciano richiesta. Nei riguardi delle amministrazioni dello Stato la richiesta non deve essere effettuata neanche per i redditi di lavoro dipendente diversi dalle pensioni, in relazione ai quali saranno comunque fornite entro il mese di febbraio le relative comunicazioni antic- ipate (ovvero le certificazioni). La sottoscrizione delle certificazioni e delle comunicazioni antic- ipate puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che trasmettono le dichiarazioni mod. 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici. 2.2. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730). I soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditii presentando ai soggetti indicati nel paragrafo 1 l'apposita dichiarazione dei redditi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (mod. 730). La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'. La dichiarazione dei redditi mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 devono essere consegnate, anche mediante incaricato, al soggetto che presta l'assistenza, il quale, anche se non richiesto, ne deve rilasciare ricevuta da redigere su stampati conformi al mod. 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze. All'atto della consegna e comunque prima del rilascio della ricevuta il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve verificare che la dichiarazione risulti debitamente sottoscritta. 2.3. Prospetto di liquidazione della dichiarazione. Entro il mese di aprile il soggetto che presta l'assistenza deve consegnare ai dichiaranti copia in duplice esemplare della dichiarazione dei redditi mod. 730, controllata ed elaborata, contenente anche i dati relativi ai redditi direttamente erogati dal sostituto d'imposta nonche' i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. La sottoscrizione dei prospetti di liquidazione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica, da parte dei soggetti che trasmettono le dichiarazioni mod. 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici. 2.4. Effettuazione del conguaglio tra le ritenute d'acconto e le imposte ed il contributo al S.S.N. L'art. 3, comma 5, del regolamento stabilisce che le somme che dal prospetto di liquidazione risultano a debito, prelevate dalla retribuzione o dalla pensione erogata nel mese di maggio, sono versate nel successivo mese di giugno in aggiunta alle ritenute d'acconto del dichiarante effettuate nel mese di maggio. Qualora l'importo complessivo delle imposte dovute, dell'eventuale contributo al S.S.N. e delle prime rate d'acconto, risultante dal rigo 36 del prospetto di liquidazione (somma algebrica tra gli importi a debito e a credito per le imposte, il contributo al S.S.N. e la prima rata dei versamenti di acconto di cui ai righi 33, 34 e 35 del prospetto), sia superiore all'importo della retribuzione o rata di pensione di riferimento il sostituto d'imposta comunica al dichiarante, mediante il prospetto di liquidazione, che lo stesso deve effettuare, entro il termine ordinario, i versamenti delle imposte e/o del contributo risultanti a debito mentre le somme che risultano a credito (anche a seguito delle compensazioni consentite dalla legge) saranno rimborsate dal sostituto in base alla procedura prevista nell'art. 3, comma 5, del regolamento. Nel caso in cui l'importo dei versamenti d'acconto da effettuare nel mese di novembre risulti, invece, inferiore all'importo della retribuzione di riferimento, il sostituto d'imposta comunica nello stesso prospetto che provvedera' a versare l'importo dell'acconto in aggiunta alle ritenute del mese di novembre. Qualora nell'esecuzione dei conguagli il sostituto d'imposta verifichi che, pur essendo stata riscontrata la capienza della retribuzione o della rata di pensione di riferimento, le somme da erogare a tale titolo nei mesi di maggio e/o di novembre sono inferiori all'importo delle imposte e/o del contributo dovuti, si astiene dalle operazioni di conguaglio relativamente al mese per il quale si e' verificata incapienza. In tal caso il sostituto deve comunicare tempestivamente per iscritto agli interessati l'ammontare degli importi dovuti che dovranno essere versati direttamente dai contribuenti. Il debito o il credito conseguente alla liquidazione dell'imposta e' rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto anche quando risulti di importo inferiore a L. 20.000. Si fa presente che le somme che risultano a credito dal rigo 37 del prospetto di liquidazione sono rimborsate dal sostituto mediante riduzione delle ritenute del mese di maggio relative al lavoratore dipendente o pensionato ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate nello stesso mese nei confronti di tutti i dipendenti. Pertanto il sostituto a tal fine utilizzera' soltanto l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto e non quello delle imposte aggiunte alle ritenute stesse in relazione all'assistenza prestata nei riguardi degli altri dipendenti. PARTE SECONDA ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (CAAF/dip) 1. Soggetti legittimati alla costituzione dei CAAF/dip. In base al disposto dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991 possono costituire i CAAF/dip.: a) le organizazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che: 1) siano rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 2) abbiano complessivamente almeno cinquantamila aderenti. Rientrano nel novero dei soggetti legittimati anche le articolazioni territoriali e di categoria delle organizzazioni sindacali predette, previa delega di queste ultime. Possono costituire i CAAF/dip. anche le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL che associano anche i pensionati, nonche' le organizzazioni dei pensionati ad esse aderenti (e loro articolazioni territoriali), previa delega dell'associazione presente nel CNEL. Nelle ipotesi sopra menzionate il requisito di cui al punto a/2 deve sussistere in riferimento al numero degli aderenti all'organizzazione territoriale ovvero al numero dei soli titolari di reddito da pensione associati all'organizzazione di categoria tra imprenditori. Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2) i dipendenti e/o pensionati annoverati tra gli iscritti a due o piu' delle articolazioni territoriali o di categoria delle organizzazioni sindacali socie del CAAF/dip. vanno computati una sola volta; b) uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti. Non possono quindi esercitare tale facolta' le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Il legale rappresentante del CAAF/dip. deve presentare alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposita istanza di autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza, alla quale va allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' la documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991. L'istanza deve risultare in regola con la normativa sull'imposta di bollo. Ricevuta l'istanza l'ufficio competente procede alla verifica e alle richieste di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del regolamento. 2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale. I soggetti individuati nel paragrafo 1 sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi dei soggetti interessati che ne facciano richiesta anche qualora questi ultimi non abbiano presentato al datore di lavoro la comunicazione di volersi avvalere dell'assistenza del CAAF/dip. L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 - serie generale - del 1 ottobre 1992. Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai CAAF/dip., diversi da quelli che hanno gia' formato oggetto di esame nella Parte I con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta. 2.1. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730). I soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai CAAF/dip. l'apposita dichiarazione mod. 730 entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce se sono possessori di redditi di lavoro dipendente derivante da pensioni, ovvero entro il mese di marzo se sono possessori di redditi di lavoro dipendente diversi da quello di pensione. Nel caso in cui il contribuente sia titolare di entrambi i tipi di reddito il mod. 730 deve essere presentato nel mese di marzo. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi al mod. 730 approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'. La dichiarazione dei redditi mod. 730 e la busta chiusa contenente il mod. 730-1 devono essere consegnate direttamente al CAAF/dip., il quale, anche se non richiesto, ne deve rilasciare ricevuta da redigere su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Nella predetta busta da presentare unitamente al mod. 730 relativo ai redditi per l'anno 1992 deve essere, altresi', incluso il modello di dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. All'atto della consegna e comunque prima del rilascio della ricevuta il CAAF/dip. deve verificare che la dichiarazione mod. 730 risulti debitamente sottoscritta. 2.2. Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta. Entro il mese di aprile il CAAF/dip. deve consegnare ai dichiaranti copia in duplice esemplare della dichiarazione dei redditi mod. 730 controllata ed elaborata contenente anche i dati identificativi del centro di assistenza ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. La sottoscrizione dei prospetti di liquidazione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Il CAAF/dip. comunica il risultato contabile finale della dichiarazione dei redditi al sostituto d'imposta i cui dati sono stati indicati dal contribuente nel mod. 730. L'art. 15, comma 2, del Regolamento stabilisce che la consegna delle comunicazioni avviene mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato. Queste ultime amministrazioni possono, tuttavia, richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i CAAF/dip. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo qualora le amministrazioni stesse non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici. I sostituti di imposta diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i CAAF/dip., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici. I supporti magnetici devono essere predisposti in conformita' delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato al decreto ministeriale di approvazione del mod. 730. PARTE TERZA S A N Z I O N I Nel caso in cui i contribuenti scelgano di adempiere agli obblighi di dichiarazione avvalendosi dell'assistenza dei sostituti d'imposta ovvero dei CAAF/dip., si configurano, in capo ai soggetti interessati, distinte responsabilita', cui sono correlate distinte sanzioni amministrative. In particolare l'art. 78, comma 17, della legge n. 413 del 1991, prevede che, nei riguardi del contribuente, si applicano le sanzioni previste dal titolo V del decreto n. 600 del 1973 per le violazioni commesse in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi al sostituto o al centro, quali, ad esempio, quelle per l'infedelta' o l'incompletezza della dichiarazione. Nulla e' stato previsto, invece, dal citato articolo in merito agli interessi e soprattasse, di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, irrogabili a seguito della liquidazione delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del predetto decreto n. 600 del 1973. Deve comunque ritenersi che soprattasse ed interessi non possano che essere posti a carico del contribuente, qualora le irregolarita' siano state da lui commesse. Si tratta, in concreto, delle irregolarita' connesse alla mancanza o alla irregolarita' della documentazione degli oneri deducibili, delle ritenute e di ogni altra documentazione prevista dalla legge, che non deve essere esibita ai sostituti e ai centri, bensi' conservata presso il domicilio fiscale del contribuente stesso. Nei riguardi dei sostituti d'imposta e dei centri il citato comma 17 dell'art. 78, prevede, innovativamente, l'irrogazione della pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata, qualora, in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria, emergano irregolarita' relative agli adempimenti previsti per detti soggetti. Deve ritenersi che tale sanzione sia applicabile in caso di infedele, incompleta od omessa indicazione, nel modello 770 ovvero nelle dichiarazioni dei contribuenti inviate dai centri all'Amministrazione finanziaria, dei redditi esposti nelle dichiarazioni ricevute dai contribuenti nonche' in caso di omessa o infedele indicazione, da parte dei sostituti di imposta, dei redditi dagli stessi erogati ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che fruiscono dell'assistenza. Per quanto concerne, viceversa, le violazioni risultanti in sede di liquidazione, ai sensi del citato art. 36-bis, delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ovvero alle dichiarazioni dei redditi trasmesse dai centri e ad essi ascrivibili, le soprattasse devono essere irrogate nei confronti di tali soggetti, fermo restando che le imposte e gli interessi restano dovute dai contribuenti. * * * Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza. Il Ministro: GORIA