IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonche', in particolare, l'art. 28, comma 1, che prevede che la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle societa' controllanti e controllate; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, concernente particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984 che ha approvato i modelli degli elenchi clienti e fornitori che devono essere allegati dagli esportatori e loro fornitori alla dichiarazione annuale IVA, come prescritto dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17; Visto l'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto la non assoggettabilita' all'imposta sul valore aggiunto di talune operazioni effettuate in favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981; Visti gli articoli 74 e 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 46 - che ha approvato il testo unico sulle calamita' naturali che hanno colpito le regioni della Campania, Basilicata, Calabria e Puglia - con i quali sono state recepite, tra l'altro, le agevolazioni previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 799 anzicennato; Visti l'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 e l'art. 3 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 con i quali e' stato previsto, nei confronti dei soggetti che hanno effettuato le operazioni suddette, l'obbligo di presentare una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile delle risorse proprie IVA ai sensi del regolamento del Consiglio CEE n. 2892/77 del 19 dicembre 1977; Visto l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992 le agevolazioni a favore dei terremotati delle predette regioni; Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha introdotto, a partire dall'anno 1991, il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; Visti l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, della legge 12 novembre 1990, n. 331, e l'art. 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con i quali e' stato determinato un credito d'imposta, per l'anno 1992 per le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto merci per conto terzi; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare gli articoli 5, 11 e 12, con i quali sono stati previsti, rispettivamente, uno speciale regime impositivo ai fini dell'IVA per l'agriturismo e per le agenzie di vendita all'asta nonche' l'estensione dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, con le modalita' indicate nelle relative norme di attuazione; Viste le ordinanze emanate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, che hanno disposto la sospensione di termini ed altre agevolazioni a favore di soggetti colpiti da gravi calamita' naturali nella Sicilia orientale nelle regioni Toscana, Abruzzo, Marche e Molise, nonche' visto il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, che ha previsto analoghe agevolazioni a favore della regione Liguria e Toscana, colpite da eccezionali avversita' atmosferiche; Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, con il quale e' stato concesso un credito d'imposta, per gli anni 1992 e 1993, per le imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991, che ha approvato, fra l'altro, la tabella dei codici di classificazione delle attivita' economiche, in vigore dal 1 gennaio 1992; Visto l'art. 29, primo e terzo comma, del citato decreto n. 633 e successive modificazioni, il quale stabilisce che, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, devono essere compilati gli elenchi dei clienti e dei fornitori in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1992, con il quale sono stati approvati i modelli concernenti gli elenchi dei clienti e dei fornitori e sono state determinate le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che devono produrre i soggetti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di Centri di elaborazione dati; Considerata l'opportunita' di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto 9 dicembre 1991 e di sostituire il decreto 30 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. Modelli di dichiarazioni IVA Sono approvati gli annessi modelli concernenti le dichiarazioni annuali relative all'anno 1992 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: Mod. I.V.A. 11 - regime normale, di colore blu e nero, composto di otto facciate; Mod. I.V.A. 11 - regime normale - rimborso, di colore rosso e nero, riservato ai contribuenti in regime normale che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza dell'imposta, composto di otto facciate; Mod. I.V.A. 11 - regime normale, riservato agli enti e societa' controllanti e controllate, di colore arancione e nero, composto di otto facciate; Mod. I.V.A. 26 LP/92 - prospetto delle liquidazioni periodiche, di colore blu, da allegare alla dichiarazione degli enti e societa' controllanti, composto di due facciate; Mod. I.V.A. 26 PR/92 - prospetto riepilogativo, di colore blu, da allegare alla dichiarazione degli enti e societa' controllanti, composto di due facciate; Mod. I.V.A. 11-ter - regime speciale per i produttori agricoli, di colore verde e nero, composto di sei facciate; Mod. I.V.A. 11-quater - esercizio di piu' attivita', di colore grigio e nero, riservato ai contribuenti che esercitano piu' attivita' con contabilita' separata, composto di sei facciate, e relativi intercalari: mod. 11 - regime normale, di colore blu (quattro facciate), mod. 11-ter - regime speciale agricoltura, di colore verde (tre facciate); Mod. I.V.A. 76/92, di colore blu, concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, registrate nell'anno 1992; Mod. I.V.A. 76-bis/92 di colore blu, prospetto riservato ai soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, da allegare alla dichiarazione annuale IVA. I modelli di dichiarazione annuale sono composti di tre esemplari: il primo, riservato al contribuente; il secondo al servizio meccanografico; il terzo al competente ufficio IVA. Il modello IVA 11 regime normale - societa' controllanti e controllate contiene un ulteriore esemplare destinato alla societa' controllante. La sottoscrizione del dichiarante deve essere apposta nella copia destinata all'ufficio nell'apposito riquadro, in calce all'ultima facciata.