IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 1  dicembre 1971, n.  1101,  recante  norme  per  la
ristrutturazione,  riorganizzazione  e  conversione  dell'industria e
dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge  8  agosto  1972,  n.
464,  che  estende  anche  alle imprese non tessili le provvidenze di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Vista la legge 4 giugno  1975,  n.  172,  recante  provvidenze  per
l'editoria;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante  la  disciplina  del  credito  agevolato  al  settore
industriale  e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,
la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457,  modificata  ed  integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre  1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti  i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile
1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977,  n.
199213,  modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonche'
il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla
Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i  criteri  per  la
determinazione  del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto il proprio decreto del 21  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre
1991, con il quale la  commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscere
agli  istituti  di  credito per gli oneri relativi alle operazioni di
credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa,  e'  stata
fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare la misura della commissione
onnicomprensiva per l'anno 1993;
                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva  da  riconoscere  agli  istituti  di
credito  per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato
previste dalle leggi citate in premessa e' fissata  per  l'anno  1993
nella misura dell'1 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI