IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,   come
modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale
stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati,
viste  le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'attivita' svolta,
coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo  anche  conto
del contributo diretto lavorativo;
  Visto  l'art.  11, comma 1- bis, del menzionato decreto-legge n. 69
del 1989, inserito con l'art.  11,  comma  4,  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 488, concernente le modalita' di determinazione del
contributo  diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa
e arti o professioni;
  Visto l'art. 11- bis del menzionato decreto-legge n. 384 del 1992;
  Considerato che alla determinazione dei coefficienti presuntivi  di
ricavi  occorre provvedere con i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsti dall'art. 11, comma 5,  del  ripetuto  decreto-
legge  n.  69  del  1989, da emanarsi previo parere della commissione
parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge  9  ottobre
1971,  n.  825,  nella  composizione  stabilita dall'art. 1, comma 4,
della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
  Considerato   inoltre   che   occorre   provvedere   alla    previa
determinazione  del  contributo  diretto  lavorativo  per  il periodo
d'imposta 1992;
  Tenuto conto delle valutazioni compiute  sulla  base  dei  dati  in
possesso   dell'Amministrazione  finanziaria,  con  riferimento  agli
elementi di cui al comma 1- bis dell'art. 11 del citato decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69, elaborati tenendo anche  conto  dei  criteri  in
base  ai quali sono stati determinati gli importi di cui alla tabella
I allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25
ottobre  1991,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  70  alla
Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 1992;
  Acquisito  il  parere  della competente Commissione parlamentare in
data 17 dicembre 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  diretto  lavorativo  di  cui  al  comma  1- bis
dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, e' stabilito  per
il  periodo  d'imposta  1992  nelle  misure  indicate  nella  tabella
allegata (tabella A).
  2.  Il  contributo  diretto  lavorativo indicato nella tabella A e'
riferito all'imprenditore o  all'esercente  arte  o  professione  che
svolge  l'attivita'  per  l'intero  periodo  di imposta ovvero per il
periodo di normale svolgimento dell'attivita'.
  3. Nell'ipotesi di attivita' limitata rispetto all'anno  ovvero  al
periodo  di  normale svolgimento dell'attivita' il contributo diretto
lavorativo  e'  ridotto  in  proporzione  al  periodo  di   effettivo
svolgimento dell'attivita'.
  4.  In  caso di esercizio di piu' attivita' in relazione alle quali
trova applicazione il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n.
384 del 1992 l'ammontare del contributo diretto  lavorativo  e'  pari
alla  somma delle quote di contributo diretto lavorativo attribuibili
a ciascuna delle attivita' esercitate,  determinate  sulla  base  del
rapporto  tra  i  ricavi  o  compensi relativi a ciascuna attivita' e
l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi.
  5. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita'  in  relazione
alle quali si applica il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge
n.  384  del  1992  e  di  attivita'  produttive di redditi di lavoro
dipendente ed assimilati l'importo del contributo diretto  lavorativo
e'  ridotto  del  50  per cento ovvero del 30 per cento a seconda che
l'attivita'  di  lavoro   dipendente   o   assimilato   sia   svolta,
rispettivamente,  a  tempo  pieno o a tempo parziale. Nel caso in cui
l'attivita' di lavoro dipendente o  assimilato  sia  svolta  per  una
parte dell'anno le riduzioni vanno rapportate al periodo di effettivo
svolgimento dell'attivita' nel corso dell'anno.
  6.  In  caso di contemporaneo svolgimento di attivita' in relazione
alle quali si applica il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge
n. 384 del 1992 e di attivita' produttive di reddito agrario  di  cui
all'art.  29  del TUIR l'importo del contributo diretto lavorativo e'
ridotto del 50 per cento. Nel caso in cui l'attivita'  produttiva  di
reddito  agrario  sia  svolta per una parte dell'anno la riduzione va
rapportata al periodo di  effettivo  svolgimento  dell'attivita'  nel
corso dell'anno.
  7.  In  caso di contemporaneo svolgimento di attivita' in relazione
alle quali si applica il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge
n. 384 del 1992 e di  attivita'  produttive  di  redditi  diversi  da
quelli  di  cui  ai  commi  5  e  6  l'importo del contributo diretto
lavorativo e' ridotto dell'ammontare dei redditi stessi, fino  ad  un
massimo  del  50  per  cento del contributo medesimo. Nel caso in cui
queste ultime attivita' siano  svolte  per  una  parte  dell'anno  la
riduzione  va  rapportata  al  periodo di effettivo svolgimento delle
attivita' stesse nel corso dell'anno.
  8. In caso di contemporaneo svolgimento delle attivita' di  cui  ai
commi  5,  6  e  7  l'importo  del contributo diretto lavorativo puo'
essere ridotto fino ad un massimo del 50  per  cento  del  contributo
stesso.
  9.  Il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992
non trova applicazione:
    a)  nel  periodo  d'imposta  di  inizio  dell'attivita'  per   le
attivita' di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A
allegata  al  presente  decreto,  nei  primi due periodi d'imposta di
attivita', compreso quello di inizio, per  le  imprese  di  cui  alla
prima  categoria  della  stessa  tabella  e  nei  primi  tre  periodi
d'imposta  di attivita', compreso quello di inizio, per gli artisti e
professionisti di cui alla terza  e  quarta  categoria  della  stessa
tabella  e,  in  ogni  caso,  nel periodo d'imposta in cui e' cessata
l'attivita';
    b) nei riguardi dei contribuenti di  eta'  inferiore  a  21  anni
ovvero superiore a 75 anni;
    c)   nei   riguardi   dei  contribuenti  sottoposti  a  procedura
concorsuale;
    d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o  societa',  a
condizione  che,  in ipotesi di impresa individuale, la stessa non si
protragga per piu' di tre esercizi compreso quello in  cui  ha  avuto
inizio;
    e)  nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti
arti e professioni i quali abbiano presentato  la  domanda  ai  sensi
dell'art.  11-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  n. 384 del 1992, a
condizione che la stessa venga successivamente accolta,  nonche'  nei
riguardi  di coloro che svolgono attivita' di formazione presso studi
professionali, o comunque nei riguardi di coloro  che,  se  richiesto
per  l'esercizio  della  professione,  non  abbiano  ancora  ottenuto
l'iscrizione nell'albo;
    f) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente  attivita'
di  gestione  immobiliare  e  delle  societa'  che  hanno concesso in
affitto l'unica azienda posseduta.
  10. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 9 sussiste  anche
nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.
  11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9,
lettera  a),  per inizio dell'attivita' deve intendersi l'impianto di
una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente gia'
esercitate anche in precedenza.