IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo; Visto l'art. 11, comma 1- bis, del menzionato decreto-legge n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 488, concernente le modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa e arti o professioni; Visto l'art. 11- bis del menzionato decreto-legge n. 384 del 1992; Considerato che alla determinazione dei coefficienti presuntivi di ricavi occorre provvedere con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 11, comma 5, del ripetuto decreto- legge n. 69 del 1989, da emanarsi previo parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; Considerato inoltre che occorre provvedere alla previa determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo d'imposta 1992; Tenuto conto delle valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento agli elementi di cui al comma 1- bis dell'art. 11 del citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, elaborati tenendo anche conto dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli importi di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992; Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1- bis dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, e' stabilito per il periodo d'imposta 1992 nelle misure indicate nella tabella allegata (tabella A). 2. Il contributo diretto lavorativo indicato nella tabella A e' riferito all'imprenditore o all'esercente arte o professione che svolge l'attivita' per l'intero periodo di imposta ovvero per il periodo di normale svolgimento dell'attivita'. 3. Nell'ipotesi di attivita' limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attivita' il contributo diretto lavorativo e' ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita'. 4. In caso di esercizio di piu' attivita' in relazione alle quali trova applicazione il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 l'ammontare del contributo diretto lavorativo e' pari alla somma delle quote di contributo diretto lavorativo attribuibili a ciascuna delle attivita' esercitate, determinate sulla base del rapporto tra i ricavi o compensi relativi a ciascuna attivita' e l'ammontare complessivo dei ricavi e compensi. 5. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' in relazione alle quali si applica il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attivita' produttive di redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'importo del contributo diretto lavorativo e' ridotto del 50 per cento ovvero del 30 per cento a seconda che l'attivita' di lavoro dipendente o assimilato sia svolta, rispettivamente, a tempo pieno o a tempo parziale. Nel caso in cui l'attivita' di lavoro dipendente o assimilato sia svolta per una parte dell'anno le riduzioni vanno rapportate al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita' nel corso dell'anno. 6. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' in relazione alle quali si applica il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attivita' produttive di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR l'importo del contributo diretto lavorativo e' ridotto del 50 per cento. Nel caso in cui l'attivita' produttiva di reddito agrario sia svolta per una parte dell'anno la riduzione va rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita' nel corso dell'anno. 7. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' in relazione alle quali si applica il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attivita' produttive di redditi diversi da quelli di cui ai commi 5 e 6 l'importo del contributo diretto lavorativo e' ridotto dell'ammontare dei redditi stessi, fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo. Nel caso in cui queste ultime attivita' siano svolte per una parte dell'anno la riduzione va rapportata al periodo di effettivo svolgimento delle attivita' stesse nel corso dell'anno. 8. In caso di contemporaneo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 7 l'importo del contributo diretto lavorativo puo' essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento del contributo stesso. 9. Il disposto dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 non trova applicazione: a) nel periodo d'imposta di inizio dell'attivita' per le attivita' di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A allegata al presente decreto, nei primi due periodi d'imposta di attivita', compreso quello di inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi d'imposta di attivita', compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui e' cessata l'attivita'; b) nei riguardi dei contribuenti di eta' inferiore a 21 anni ovvero superiore a 75 anni; c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale; d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o societa', a condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la stessa non si protragga per piu' di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio; e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, del decreto-legge n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta, nonche' nei riguardi di coloro che svolgono attivita' di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo; f) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attivita' di gestione immobiliare e delle societa' che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta. 10. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 9 sussiste anche nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo d'imposta. 11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera a), per inizio dell'attivita' deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente gia' esercitate anche in precedenza.