IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura); Viste le deliberazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 2 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1991, e in data 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1992, con le quali sono state, tra l'altro, approvate le azioni a carattere orizzontale con le relative quote finanziarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge n. 752/86, differite dall'articolo 1 della legge n. 201/91; Visti in particolare gli allegati C/1, lettera b), paragrafi 4), 5), 6), delle suddette deliberazioni del CIPE; Visto il regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini ed i responsabili dei procedimenti (decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario - n. 216 del 14 settembre 1992); Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni contributive, a norma dell'art. 12 della legge n. 241/90, avuto riguardo all'entita' della autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1 della legge n. 201/91, cosi' come ripartita negli allegati C/1, lettera b), paragrafi 4), 5), 6 - delle deliberazioni del CIPE del 2 agosto 1991 e del 31 gennaio 1992 e relativa al miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali, nell'ambito dell'attuazione delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge n. 752/1986; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri di priorita' 1. Il procedimento amministrativo relativo all'attuazione delle azioni a carattere orizzontale di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, e concernenti il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali, differite dall'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime, e' definito secondo criteri di priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammissibili a contributo i progetti volti alla realizzazione di iniziative dirette al potenziamento delle attivita' delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali. Possono, altresi', essere ammessi a contributo i progetti che prevedono la realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma e di campi di orientamento varietale. 3. Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono il potenziamento delle attivita' nel settore fitopatologico, compreso l'adeguamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche. 4. Sono ammissibili a contributo i progetti tendenti alla realizzazione del Programma nazionale di lotta fitopatologica integrata, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata, nonche' progetti per la realizzazione della Rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci nei prodotti vegetali. 5. Sono ammissibili a contributo i programmi tendenti alla diffusione di pratiche colturali a basso impatto di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica, i progetti volti alla costituzione e/o potenziamento dei centri per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche, nonche' i programmi di sviluppo ed adeguamento delle produzioni biologiche tendenti in particolare alla realizzazione dei servizi primari nel campo della ricerca, della formazione, dell'informazione e qualificazione. 6. Le iniziative ammissibili a contributo devono corrispondere alle finalita' di politica agricola nazionale, al miglioramento delle produzioni vegetali ed agli obiettivi indicati nei commi precedenti e vengono selezionate sulla base delle seguenti caratteristiche: validita' e rilevanza tecnico-economica del programma proposto; analisi costi-benefici ed entita' della "ricaduta sociale" dell'iniziativa; adeguatezza delle risorse tecnologiche ed umane per conseguire gli obiettivi del programma; redditivita' ed equilibrio finanziario attuali e prospettici degli enti e/o organismi promotori dell'iniziativa. E' accordata priorita' alle proposte presentate da enti e/o organismi aventi struttura ed organizzazione particolarmente adatte allo svolgimento delle attivita' previste che abbiano gia' dimostrato buone capacita' operative e di realizzazione attraverso precedenti collaborazioni e/o affidamenti ottenuti dalla pubblica amministrazione ed in particolare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. All'istruttoria dei programmi si procedera' tenendo anche conto della data di presentazione delle domande.