IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  ammministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;
  Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  di  agevolazioni contributive in riferimento all'entita'
della spesa prevista sul cap. 1595  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi
ad organismi specializzati  per  l'acquisizione  e  diffusione  delle
informazioni   sull'andamento  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli,
alimentari  e  dei  mezzi  tecnici   di   produzione,   nonche'   per
l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche";
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1. I procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione  dei
contributi  di  cui  al  cap.  1595  richiamato  nelle premesse, sono
definiti secondo i criteri e le  priorita'  indicati  nei  successivi
commi.
  2.  Sono  ammessi  a  contributo  i  programmi  presentati da enti,
istituti  ed  organismi  specializzati  per   l'acquisizione   e   la
diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti
agricoli,  alimentari  e dei mezzi tecnici di produzione, nonche' per
l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche.
  3. Saranno finanziati i programmi  che  maggiormente  corrispondono
agli  obiettivi  ed  alle  finalita' della politica agricola ed agro-
alimentare  nazionale   e   comunitaria,   prioritariamente,   quelli
presentati  dall'ISMEA  (Istituto per studi, ricerche ed informazioni
sul mercato agricolo) da  enti  pubblici  specializzati,  nonche'  da
altri organismi specializzati.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte,  sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di
seguito specificati:
    a)  enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al
50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
    b) istituti ed organismi specializzati senza fini di  lucro  fino
all'80%,  con  anticipazioni  non  superiori  al  40%  del contributo
previsto previa presentazione di idonea garanzia;
    c) altri istituti ed organismi specializzati fino al 70%  ridotto
al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i 200 milioni di lire,
con   anticipazioni  non  superiori  al  30%  del  contributo  previa
presentazione di idonea garanzia.