IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento ammministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201; Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entita' della spesa prevista sul cap. 1595 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi ad organismi specializzati per l'acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, nonche' per l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche"; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1595 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati per l'acquisizione e la diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, nonche' per l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche. 3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalita' della politica agricola ed agro- alimentare nazionale e comunitaria, prioritariamente, quelli presentati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo) da enti pubblici specializzati, nonche' da altri organismi specializzati. 4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati: a) enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia; b) istituti ed organismi specializzati senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia; c) altri istituti ed organismi specializzati fino al 70% ridotto al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i 200 milioni di lire, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.