IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  605, come sostituito dal decreto del Presidente
della  Repubblica  2  novembre 1976, n. 784, e dall'art. 20, comma 2,
della  legge  30  dicembre  1991,  n. 413, concernente "l'indicazione
degli  atti  nei  quali  deve  essere  indicato  il  numero di codice
fiscale";
  Visto  l'art.  7,  comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come
integrato  dall'art.  31  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69,
convertito  con  modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il
quale   demanda   all'emanazione   di   un  decreto  ministeriale  la
determinazione  degli  enti  ed  uffici preposti alla tenuta di albi,
registri  ed  elenchi  che  devono comunicare all'anagrafe tributaria
dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
  Visto  l'art.  7,  comma  ultimo,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come
integrato  dall'art.  31  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
che   demanda   all'emanazione   di   un   decreto   ministeriale  la
determinazione delle modalita' delle comunicazioni;
  Visto  l'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  605,  e  successive  modificazioni, concernente
l'integrazione  con  il  numero  di  codice  fiscale delle domande di
iscrizione,   delle   note   di  trascrizione  di  atti  costitutivi,
traslativi  o  estintivi della proprieta' e di altri diritti reali di
godimento   e  delle  dichiarazioni  di  armatore  concernenti  navi,
galleggianti ed unita' da diporto o quote di essi risultanti iscritte
alla  data  del  31  dicembre  1991  nei registri tenuti dagli uffici
marittimi  e  dagli  uffici  della  motorizzazione  civile  - sezione
nautica, e che alla predetta data esplichino i loro effetti;
  Considerato  che si rende necessario determinare gli enti ed uffici
preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri  ed  elenchi  che  devono
comunicare   all'anagrafe   tributaria  dati  e  notizie  concernenti
iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni, nonche' le modalita' delle
comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  uffici  marittimi  e  gli uffici della motorizzazione civile -
sezione  nautica, devono comunicare i dati e le notizie relativi alle
iscrizioni   ed  alle  note  di  trascrizione  di  atti  costitutivi,
traslativi  o  estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di
godimento,  nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi.