IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e dall'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente "l'indicazione degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale"; Visto l'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione degli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni; Visto l'art. 7, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione delle modalita' delle comunicazioni; Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente l'integrazione con il numero di codice fiscale delle domande di iscrizione, delle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' e di altri diritti reali di godimento e delle dichiarazioni di armatore concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto o quote di essi risultanti iscritte alla data del 31 dicembre 1991 nei registri tenuti dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, e che alla predetta data esplichino i loro effetti; Considerato che si rende necessario determinare gli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonche' le modalita' delle comunicazioni; Decreta: Art. 1. Gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, devono comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi.