IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, e in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilita' di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno; Ritenuta l'opportunita' di introdurre alcune modifiche al fine di rendere piu' efficace la gestione dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap; Considerata la complessita' e la rilevanza di modifiche che richiedono ulteriori e piu' specifici approfondimenti; Ordina: Art. 1. Limitatamente all'anno scolastico 1993-94, il termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilita' di introdurre modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/1991 citata in premessa, fissato al 10 dicembre del corrente anno, e' prorogato al 10 gennaio 1993. Roma, 10 dicembre 1992 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO