IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Vista   la   deliberazione   del   27   luglio  1984  del  Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1982;
  Visto   il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  cosi'  come
convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Visti l'art. 2, comma 1, e l'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n.
475,  di  conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397;
  Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1989 sulla "Istituzione
del  catasto  nazionale  dei rifiuti", ed in particolare l'art. 2 che
rimanda  ad  un  successivo decreto la definizione delle elaborazioni
minime,  delle  modalita' di interconnessione e dei destinatari delle
informazioni;
  Visti  gli  elaborati  predisposti nell'ambito del progetti RIRI di
cui  alla  delibera  CIPE  20  marzo  1986 relativi alle modalita' di
raccolta  dei  dati  per  l'istituzione del catasto dei rifiuti, alle
elaborazioni minime obbligatorie ed all'aggiornamento delle schede di
raccolta dei dati e della codifica dei rifiuti ospedalieri;
  Visto  il  parere  della  conferenza dei presidenti delle regioni e
delle provincie autonome espresso in data 20 giugno 1990;
  Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 ottobre 1990 di
approvazione della nuova tabella dei codici di attivita' economica;
  Considerato  che  la  comunicazione  di  cui al comma 3 dell'art. 3
della  legge n. 475 del 1988 costituisce solo uno degli strumenti dei
quali  le  regioni  possono  avvalersi  per  l'acquisizione  dei dati
necessari  alla  formazione del catasto dei rifiuti e che le regioni,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2, della legge n. 475/88 istituiranno
osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti;
  Considerato   che,   per   i  rifiuti  ospedalieri,  e'  necessario
aggiornare  la  codifica  particolare per i residui di cui al decreto
ministeriale  26  aprile  1989  in seguito all'emanazione del decreto
ministeriale 25 maggio 1989;
  Considerata la necessita' di riesaminare il decreto ministeriale 26
aprile  1989  al  fine  di  facilitare  la  elaborazione  dei  dati e
semplificare  altresi'  le  schede  laddove  i  dati non risultano di
particolare interesse;
  Considerato che e' opportuno fissare una codifica particolare per i
rifiuti  avviati  al  recupero  e  che  per  gli  stessi e' opportuno
indicare e semplificate modalita' di rilevazione;
  Considerata  l'esigenza  di  un  continuo aggiornamento della mappa
delle discariche e degli impianti di smaltimento prevista dall'art. 6
della legge n. 441 del 1987;
  Considerato  che  l'art.  3,  comma  3, della legge n. 475 del 1988
estende a tutti i produttori di rifiuti speciali, speciale di origine
industriale assimilabili agli urbani o tossico e nocivi, l'obbligo di
presentare   denuncia   e  che,  limitatamente  ai  rifiuti  speciali
assimilabili   agli   urbani  effettivamente  raccolti  dal  servizio
pubblico di raccolta dei R.S.U., e' sufficiente indicare specifiche e
semplificate modalita' di rilevazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   Le   elaborazioni   minime   obbligatorie,   le  modalita'  di
interconnessione   ed   i   destinatari   dell'informazione  previsti
dall'art.  3,  comma 2, della legge 9 novembre 1988, n. 475, relativi
ai  dati  del  Catasto dei rifiuti sono riportate nell'allegato 3 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Entro  il mese di novembre di ogni anno, le regioni, o le prov-
ince  delegate  inviano  al Ministero dell'ambiente - Servizio per la
tutela delle acque la disciplina dei rifiuti il risanamento del suolo
e  la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, le elaborazioni
minime obbligatorie, previste nel precedente comma, relative all'anno
precedente  nonche'  copia dei provvedimenti di cui alla lettera c) e
d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1982.
  3.  Le  regioni  o  le  province  delegate trasmettono, su supporto
magnetico,  contestualmente  alle  elaborazioni  ed ai dati di cui al
precedente  comma,  copia  delle  schede  loro  presentate  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  n.  475 del 1988 dai soggetti smaltitori,
secondo  tracciati  multirecord  preventivamente  concordati  con  lo
stesso Servizio del Ministero dell'ambiente.