IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 maggio 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1991), con il quale e' stata disposta per il 1992 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1981, e non revisionate da oltre un quadriennio, nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1986, e non revisionati da oltre un triennio; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze, e' disposta per il 1993 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: autovetture ad uso privato, non comprese nel punto d), immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1993 o nel quadriennio precedente; autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa dispari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1990 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1992 o precedenti. Sono esclusi dall'obbligo della revisione gli autoveicoli delle categorie in questione, con targa pari. 2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.