IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina  della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato  dall'art.  5
della  legge  24 maggio 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei
trasporti dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale  o
parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio 1990 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 1991), che  stabilisce  quali
siano  le  categorie  dei  veicoli  da  sottoporre  periodicamente  a
revisione generale;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre  1991  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  27 dicembre 1991), con il quale e'
stata disposta per il 1992 la  revisione  delle  autovetture  ad  uso
privato  immatricolate  per  la  prima  volta  entro  il  1981, e non
revisionate da oltre un quadriennio, nonche'  degli  autoveicoli  per
trasporto  promiscuo  di  persone  e cose, immatricolati per la prima
volta con targa civile italiana entro il  31  dicembre  1986,  e  non
revisionati da oltre un triennio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la revisione generale ed annuale delle seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b) autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c)  rimorchi  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;
    d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di  noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
e'  disposta  per  il  1993  la  revisione  generale  delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
   autovetture  ad  uso  privato,  non   comprese   nel   punto   d),
immatricolate  per  la prima volta con targa civile italiana entro il
31 dicembre 1982, con esclusione di quelle che siano state sottoposte
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
circolazione nel 1993 o nel quadriennio precedente;
   autocarri   ed  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici di cose,  aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore  a  3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa
dispari, per la prima volta entro il 31 dicembre  1990  ed  anche  se
sottoposti  a  revisione  nell'anno  1992  o precedenti. Sono esclusi
dall'obbligo della  revisione  gli  autoveicoli  delle  categorie  in
questione, con targa pari.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.