IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 25 maggio 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992; Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente "Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale"; Vista la legge 29 giugno 1929, n. 1366: "Legge organica sulla produzione zootecnica"; Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493: "Disciplina dell'erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste"; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, denominata "Legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura" ed in particolare l'art. 4, lettera b), che prevede, tra l'altro, miglioramento genetico delle specie animali, inclusa la tenuta dei libri genealogici; Visto l'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, ai sensi del quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n. 752, sono state differite sino all'entrata in vigore della nuova legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992; Viste le delibere del CIPE relative all'anno 1991 ed in particolare quella del 31 gennaio 1992, relativa all'anno 1992 (allegato C/1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'attivita' di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari, avuto riguardo all'entita' della spesa prevista, sia sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia sui capitoli istituiti ai sensi della menzionata legge 8 novembre 1986, n. 752, da destinare alla copertura degli oneri relativi al finanziamento degli interventi negli stessi capitoli precisati; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della succitata legge n. 241/1990, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri di ammissibilita' e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi alle associazioni nazionali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici, e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari a favore delle associazioni nazionali allevatori e di altri enti zootecnici, ai sensi delle leggi citate in premessa ed in particolare delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 8 novembre 1986, n. 752, a valere sugli stanziamenti previsti sui competenti capitoli ordinari di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quelli istituiti, ai sensi delle legge 8 novembre 1986, n. 752, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo. 2. Sono ammessi a contributo i programmi annuali presentati dall'Associazione italiana allevatori, dalle associazioni nazionali allevatori di specie o di razza e da altri istituti con fini allevatoriali, purche' in possesso di personalita' giuridica privata, ed in quanto gestiscano, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, libri genealogici o registri anagrafici e relativi controlli funzionali. 3. Possono altresi' essere ammessi a contributo programmi annuali presentati da altri enti od organismi specificatamente rilevanti nel settore zootecnico, solo se l'incidenza finanziaria di tali programmi sia marginale rispetto a quelli di cui al comma 2 e le iniziative in essi previste risultino di supporto a quelle svolte dalle organizzazioni allevatoriali che gestiscono i libri genealogici o i registri anagrafici. 4. I programmi, da realizzare interamente, devono essere coerenti con le linee generali stabilite in materia dal Piano agricolo, nazionale e dagli eventuali piani di settore, nonche' conformi alle circolari del Ministero dell'agricoltura che fissano priodicamente gli obiettivi di programmazione dell'attivita' di miglioramento genetico. 5. Per l'anno 1992 gli obiettivi fissati sono stati indicati nella circolare n. 026405-24558 del 7 novembre 1991, che gia' inviata agli interessati, viene comunque allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 6. I programmi presentati devono comunque riportare, le iniziative giudicate prioritarie ai fini dell'attivita' di selezione, includendo eventualmente anche quelle azioni necessarie a completare o continuare programmi svolti ed ammessi a contributo negli anni precedenti. 7. I programmi devono essere presentati distinti secondo le seguenti tipologie: programmi ordinari in cui sono previste soltanto le attivita' rel- ative alla tenuta dei libri genealogici, registri anagrafici e relativi controlli funzionali; programmi di iniziative zootecniche straordinarie; programmi di iniziative zootecniche straordinarie rigurdanti le valutazioni genetiche, ivi compreso l'esercizio dei centri genetici.