IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in
data  25  maggio  1992  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992;
  Vista  la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente "Provvedimenti a
tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale";
  Vista  la  legge  29  giugno  1929,  n. 1366: "Legge organica sulla
produzione zootecnica";
   Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493: "Disciplina dell'erogazione
dei  contributi  e  della concessione di borse di studio da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste";
  Vista   la  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  denominata  "Legge
pluriennale  per  gli  interventi  programmati  in agricoltura" ed in
particolare   l'art.   4,  lettera  b),  che  prevede,  tra  l'altro,
miglioramento  genetico  delle  specie animali, inclusa la tenuta dei
libri genealogici;
  Visto  l'art.  1  della  legge 10 luglio 1991, n. 201, ai sensi del
quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n.
752,  sono  state  differite  sino  all'entrata in vigore della nuova
legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992;
  Viste le delibere del CIPE relative all'anno 1991 ed in particolare
quella  del  31  gennaio 1992, relativa all'anno 1992 (allegato C/1),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  di  contributi  per  l'attivita'  di  tenuta  dei  libri
genealogici  e  per il miglioramento genetico, per la realizzazione e
gestione  dei  centri  genetici  e  per  la  realizzazione  di  altri
programmi  zootecnici  straordinari, avuto riguardo all'entita' della
spesa  prevista,  sia  sui  capitoli  dello  stato  di previsione del
Ministero   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  sia  sui  capitoli
istituiti ai sensi della menzionata legge 8 novembre 1986, n. 752, da
destinare  alla copertura degli oneri relativi al finanziamento degli
interventi negli stessi capitoli precisati;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale  del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare
l'esigenza  di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della succitata legge n. 241/1990, il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  puo'  procedere nella forma del decreto ministeriale,
senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Criteri di ammissibilita' e priorita'
  1.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione di
contributi  alle  associazioni nazionali allevatori per la tenuta dei
libri   genealogici   e   per   il  miglioramento  genetico,  per  la
realizzazione  e gestione dei centri genetici, e per la realizzazione
di   altri   programmi   zootecnici   straordinari   a  favore  delle
associazioni  nazionali  allevatori  e  di  altri enti zootecnici, ai
sensi delle leggi citate in premessa ed in particolare delle leggi 29
giugno  1929,  n.  1366  e  8  novembre  1986, n. 752, a valere sugli
stanziamenti  previsti  sui  competenti capitoli ordinari di bilancio
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quelli istituiti,
ai sensi delle legge 8 novembre 1986, n. 752, sono definiti secondo i
criteri indicati nei successivi commi del presente articolo.
  2.  Sono  ammessi  a  contributo  i  programmi  annuali  presentati
dall'Associazione  italiana  allevatori, dalle associazioni nazionali
allevatori  di  specie  o  di  razza  e  da  altri  istituti con fini
allevatoriali, purche' in possesso di personalita' giuridica privata,
ed  in quanto gestiscano, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio
1991,  n.  30,  libri  genealogici  o  registri anagrafici e relativi
controlli funzionali.
  3.  Possono  altresi' essere ammessi a contributo programmi annuali
presentati  da altri enti od organismi specificatamente rilevanti nel
settore zootecnico, solo se l'incidenza finanziaria di tali programmi
sia  marginale rispetto a quelli di cui al comma 2 e le iniziative in
essi   previste   risultino   di   supporto  a  quelle  svolte  dalle
organizzazioni  allevatoriali  che gestiscono i libri genealogici o i
registri anagrafici.
  4.  I  programmi, da realizzare interamente, devono essere coerenti
con  le  linee  generali  stabilite  in  materia  dal Piano agricolo,
nazionale  e  dagli eventuali piani di settore, nonche' conformi alle
circolari  del  Ministero  dell'agricoltura che fissano priodicamente
gli  obiettivi  di  programmazione  dell'attivita'  di  miglioramento
genetico.
  5.  Per l'anno 1992 gli obiettivi fissati sono stati indicati nella
circolare  n. 026405-24558 del 7 novembre 1991, che gia' inviata agli
interessati,  viene  comunque  allegata  al  presente  decreto di cui
costituisce parte integrante.
  6.  I programmi presentati devono comunque riportare, le iniziative
giudicate prioritarie ai fini dell'attivita' di selezione, includendo
eventualmente   anche   quelle   azioni  necessarie  a  completare  o
continuare  programmi  svolti  ed  ammessi  a  contributo  negli anni
precedenti.
  7.  I  programmi  devono  essere  presentati  distinti  secondo  le
seguenti tipologie:
   programmi ordinari in cui sono previste soltanto le attivita' rel-
ative  alla  tenuta  dei  libri  genealogici,  registri  anagrafici e
relativi controlli funzionali;
   programmi di iniziative zootecniche straordinarie;
   programmi  di  iniziative  zootecniche straordinarie rigurdanti le
valutazioni genetiche, ivi compreso l'esercizio dei centri genetici.