IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, denominata "Legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura", ed in particolare l'art. 4, comma 2; Visto l'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, ai sensi del quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n. 752, sono state differite sino all'entrata in vigore della nuova legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992; Viste le deliberazioni del CIPE relative all'anno 1991 ed in particolare quella del 31 gennaio 1992, relativa all'anno 1992 (allegato C/2), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi e pilota, avuto riguardo all'entita' della spesa prevista su apposito capitolo, istituito ai sensi della menzionata legge 8 novembre 1986, n. 752, da destinare alla copertura degli oneri relativi al finanziamento degli interventi nello stesso capitolo precisati; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della succitata legge n. 241/1990, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1 Criteri di ammissibilita' e di priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi e pilota, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, a valere sullo stanziamento previsto sul competente capitolo istitutivo ai sensi della stessa legge 8 novembre 1986, n. 752, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo. 2. Possono essere ammesse a contributo le iniziative che, risultando conformi alla vigente normativa comunitaria in materia, rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti: 1) progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale; 2) progetti dimostrativi e pilota sia sul piano economico che della tutela ambientale; 3) progetti in grado di realizzare tecniche innovative di processo o di prodotto; 4) messa a punto di nuove strategie di produzione, di valorizzazione di commercializzazione del prodotto realizzato. I criteri identificativi della rilevanza nazionale e sovraregionale sono individuati nelle ricadute tecnologiche, economiche ed occupazionali che il progetto stesso potra' determinare nel settore agricolo. Per progetto dimostrativo pilota si intende la ricerca, lo studio e l'applicazione di nuove tecnologie, che pur riguardanti un settore di dimensioni minime e di scarso rilievo economico rispetto all'intero comparto produttivo interessato, abbiano un contenuto di assoluta novita' e possibilita' di diffusione a livello nazionale. 3. Nell'ambito di piu' progetti da finanziare la preferenza sara' accordata: per i progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale, a quelli che potranno determinare una diminuzione dei costi di produzione ovvero un aumento del prodotto lordo e in subordine un indotto occupazionale maggiore; per i progetti pilota, dalla maggiore possibilita' di applicazione pratica dei risultati della ricerca e sperimentazione; per i progetti relativi ai punti 3) e 4) di cui al comma 2 del presente articolo, dalla maggiore diffusione di applicazione delle innovazioni tecnologiche e, in alternativa, dalla entita' della riduzione dei costi di produzione. 4. L'intervento dello Stato si concretizza nella concessione di contributi in conto capitale a societa', enti ed organismi specializzati che esercitano, anche in via provvisoria, attivita' agricola ovvero che, pur non esercitando tale attivita', realizzino opere di interesse collettivo destinate al miglioramento delle produzioni agricole o comunque finalizzate allo sviluppo dell'attivita' agricola, ancorche' a soli fini di sperimentazione e di ricerca. 7. I beneficiari debbono inoltre possedere capacita' tecnico- organizzativa,mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da documentazione idonea.