IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  in
data  25  maggio  1992,  n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  denominata   "Legge
pluriennale  per  gli  interventi  programmati in agricoltura", ed in
particolare l'art. 4, comma 2;
  Visto l'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n.  201,  ai  sensi  del
quale le disposizioni di cui alla succitata legge 8 novembre 1986, n.
752,  sono  state  differite  sino  all'entrata in vigore della nuova
legge pluriennale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992;
  Viste le deliberazioni  del  CIPE  relative  all'anno  1991  ed  in
particolare  quella  del  31  gennaio  1992,  relativa  all'anno 1992
(allegato C/2), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 1992;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  dei  contributi  per  la  realizzazione  di  impianti di
rilevanza nazionale o pluriregionale, dimostrativi  e  pilota,  avuto
riguardo  all'entita'  della  spesa  prevista  su  apposito capitolo,
istituito ai sensi della menzionata legge 8 novembre 1986, n. 752, da
destinare alla copertura degli oneri relativi al finanziamento  degli
interventi nello stesso capitolo precisati;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della succitata legge n. 241/1990, il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste puo' procedere nella forma  del  decreto  ministeriale,
senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
                               Decreta:
                               Art. 1
              Criteri di ammissibilita' e di priorita'
  1.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione di
contributi per la realizzazione di impianti di rilevanza nazionale  o
pluriregionale,  dimostrativi  e  pilota,  ai  sensi  della  legge  8
novembre 1986, n. 752,  a  valere  sullo  stanziamento  previsto  sul
competente capitolo istitutivo ai sensi della stessa legge 8 novembre
1986, n. 752, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi
commi del presente articolo.
  2.   Possono   essere  ammesse  a  contributo  le  iniziative  che,
risultando conformi alla vigente normativa  comunitaria  in  materia,
rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:
   1) progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale;
   2)  progetti  dimostrativi  e  pilota  sia sul piano economico che
della tutela ambientale;
   3) progetti in grado di realizzare tecniche innovative di processo
o di prodotto;
   4)   messa   a   punto   di  nuove  strategie  di  produzione,  di
valorizzazione di commercializzazione del prodotto realizzato.
  I criteri identificativi della rilevanza nazionale e sovraregionale
sono  individuati  nelle   ricadute   tecnologiche,   economiche   ed
occupazionali  che  il progetto stesso potra' determinare nel settore
agricolo.
  Per progetto dimostrativo pilota si intende la ricerca, lo studio e
l'applicazione di nuove tecnologie, che pur riguardanti un settore di
dimensioni minime e di scarso rilievo economico  rispetto  all'intero
comparto  produttivo  interessato,  abbiano  un contenuto di assoluta
novita' e possibilita' di diffusione a livello nazionale.
  3. Nell'ambito di piu' progetti da finanziare la  preferenza  sara'
accordata:
   per  i  progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale, a quelli
che potranno determinare una  diminuzione  dei  costi  di  produzione
ovvero  un  aumento  del  prodotto  lordo  e  in subordine un indotto
occupazionale maggiore;
   per i progetti pilota, dalla maggiore possibilita' di applicazione
pratica dei risultati della ricerca e sperimentazione;
   per i progetti relativi ai punti 3) e 4) di cui  al  comma  2  del
presente  articolo,  dalla  maggiore diffusione di applicazione delle
innovazioni tecnologiche  e,  in  alternativa,  dalla  entita'  della
riduzione dei costi di produzione.
  4.  L'intervento  dello  Stato  si concretizza nella concessione di
contributi  in  conto  capitale  a  societa',   enti   ed   organismi
specializzati  che  esercitano,  anche  in via provvisoria, attivita'
agricola ovvero che, pur non esercitando tale  attivita',  realizzino
opere  di  interesse  collettivo  destinate  al  miglioramento  delle
produzioni   agricole   o   comunque   finalizzate   allo    sviluppo
dell'attivita'  agricola,  ancorche' a soli fini di sperimentazione e
di ricerca.
  7. I  beneficiari  debbono  inoltre  possedere  capacita'  tecnico-
organizzativa,mezzi  e  strumenti  idonei  per  la realizzazione e la
gestione  dell'iniziativa  proposta  nonche'   eventuali   esperienze
acquisite  o  in  corso  nel  settore,  comprovate  da documentazione
idonea.