IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;
  Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;
  Visto  il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376, del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  di  agevolazioni contributive in riferimento all'entita'
della spesa prevista sul capitolo 1599 dello stato di previsione  del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi
per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento
di  quadri  e  di  managers  di  elevata  professionalita',   nonche'
programmi di informazione associata";
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1. I procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione  dei
contributi  di  cui  al  cap.  1599  richiamato  nelle premesse, sono
definiti secondo i criteri e le  priorita'  indicati  nei  successivi
commi.
  2.  Sono  ammessi  a  contributo  i  programmi presentati da unioni
nazionali di associazioni riconosciute di produttori agricoli per  la
formazione  e  l'aggiornamento  di  quadri  e  di managers di elevata
professionalita', nonche' programmi di informazione associata.
  3. Saranno finanziati i programmi di formazione ed informazione che
maggiormente corrispondono agli obiettivi  ed  alle  finalita'  della
politica  agricola  ed  agro-alimentare  nazionale  e, comunitaria e,
prioritariamente, quelli presentati  in  comune  da  piu'  unioni  di
associazioni  dello  stesso  settore  produttivo,  nonche' quelli che
presentano maggior carattere di novita'.
  4. Le percentuali di contributo saranno  corrisposte,  sulla  spesa
ritenuta  ammissibile, nel limite massimo dell'80%, con anticipazioni
non superiori al 30% del contributo previsto previa presentazione  di
idonea garanzia.