IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1991-1993; Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 20 gennaio 1992; recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, di modifica al regio decreto n. 1652 del 1938 aggiungendo alla tabella XXXVIII del medesimo la tabella XXXIX, relativa al diploma universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 14 luglio 1992, dal senato accademico in data 15 luglio 1992 e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Trieste in data 30 luglio 1992, relative alla modifica di statuto relativa all'inserimento del diploma universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 97 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione: Diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia Art. 98. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia. Art. 99. - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilita' oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilita' oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage. Art. 100. - Il corso di diploma non e' scuscettibile di abbreviazione eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facolta', secondo la normativa statutaria. Art. 101. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 e' stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Art. 102. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un di- ploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Universita'. L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneita' psico- fisica. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso. Art. 103. - Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo e' definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste. Il tirocinio professionale e' svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno. Art. 104. - Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 105. - La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attivita' pratiche e' obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti. Art. 106. - Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Il consiglio della struttura didattica puo' organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeucita', secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica. Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia. Art. 107. - Per attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attivita' professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Art. 108. - Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attivita' di tirocinio. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attivita' di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non piu' di una volta. Art. 109. - I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento. Art. 110. - Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia. Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate. Art. 111. - Le aree, con indicati crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonche' i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti: 1 Anno: I semestre: AREA I - Propedeutica (crediti: 4.0). Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici. 1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica: fisica medica; statistica medica; informatica. 1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica: chimica; chimica biologica. 1.3. Corso integrato di biologia e genetica: biologia generale; genetica medica. 1.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. II semestre: AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0). Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici. 2.1. Corso integrato di istologia: istologia; embriologia. 2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia: anatomia umana; fisiologia umana; fisiologia oculare. 2.3. Inglese scientifico. 2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 2 Anno: I semestre: AREA III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0). Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva. 3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica: ortottica I; ottica e refrazione. 3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo: anatomia e fisiologia dell'apparato visivo; ipovisione I. 3.3. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. II semestre: AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0). 4.1. Corso integrato, di teniche semeiologiche: tecniche semeiologiche I; campimetria; senso luminoso; senso cromatico; adattometria; contattologia. 4.2. Corso integrato di patologia oculare: patologia oculare; ipovisione II. 4.3. Corso integrato di neuroftalmologia: ortottica II; neuroftalmologia. 4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 3 Anno: I semestre: AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0). Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualita' del malato di affezioni dell'apparato visivo. 5.1. Corso integrato di pediatria generale: pediatria generale; neonatologia. 5.2. Corso integrato di neuropsichiatria: fondamenti di neuropsichiatria; psicologia. 5.3. Corso integrato di chirurgia ed assisteneza oftalmica: nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica; ortottica III. 5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. II semestre: AREA: Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0). Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attivita' sanitaria: 6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche: tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria; ortottica IV. 6.2. Corso integrato di farmacologia: farmacologia; igiene e legislazione sanitaria. 6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione: etica professionale; aspetti giuridici della professione. 6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. Art. 112. - Al temine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico- applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia. Art. 113. - La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata dal rettore ed e' composta dal presidente del corso di di- ploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facolta', da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanita'. Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico. Art. 114. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commisioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie. Art. 115. - Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facolta' di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del di- ploma di laurea. Il consiglio di facolta' con propria delibera potra' eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 31 ottobre 1992 Il rettore