1. Premessa.
  1.1. La direttiva n. 92/47/CEE prevede che gli stabilimenti di  cui
al punto 1.2. che non soddisfino ai requisiti previsti dagli allegati
1 e 2 alla presente circolare, e per i quali non sia stata presentata
all'autorita' nazionale competente istanza di deroga anteriormente al
1  aprile 1993 non siano piu' autorizzati ad immettere sul mercato il
latte alimentare ed i prodotti a base di latte fino a quando essi non
siano  stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva
n.  92/46/CEE  recante  norme  sanitarie  per  la  produzione  e   la
commercializzazione  di latte crudo, di latte trattato termicamente e
di prodotti a base di latte.
  1.2. Gli stabilimenti oggetto della presente circolare sono:
    a) stabilimenti di trattamento: stabilimenti in cui  si  effettua
il trattamento termico del latte;
    b)  stabilimenti  di  trasformazione:  stabilimenti ed aziende di
produzione in cui il latte  ed  i  prodotti  a  base  di  latte  sono
trattati, trasformati e confezionati.
  1.3.  La  direttiva  n. 92/46/CEE non si applica in caso di vendita
diretta dal produttore al consumatore, da parte di aziende dotate dei
requisiti sanitari minimi fissati dall'autorita' competente,  per  le
seguenti tipologie di prodotti:
    a)  latte  crudo  ottenuto  da  bestiame ufficialmente indenne da
tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi;
    b) prodotti a base di  latte  trasformati  dal  produttore  nella
propria azienda a partire da latte crudo di cui alla lettera a).
2. Procedura per la presentazione dell'istanza di deroga.
  Tenuto  conto di quanto indicato in premessa, i responsabili legali
degli stabilimenti di cui al punto 1.2., in  esercizio  al  6  luglio
1992,  che  intendano proporre istanza di deroga devono far pervenire
al Ministero della sanita' - Direzione generale  per  l'igiene  degli
alimenti  e  la  nutrizione,  e  in  copia  alla  regione o provincia
autonoma competente per territorio, anteriormente al 1  aprile  1993,
istanza   in   carta  legale,  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato 3, corredata dalla seguente documentazione:
    a) piano e programma dei lavori in cui siano precisati i  termini
entro  i  quali  lo stabilimento puo' conformarsi ai requisiti di cui
agli allegati 1 e 2;
    b)  controlli  da  effettuare  sui  prodotti  provenienti   dallo
stabilimento e personale incaricato;
    c)   parere  favorevole  all'accoglimento  dell'istanza,  redatto
dall'unita' sanitaria locale competente  per  territorio  sulla  base
dell'esame  degli atti e dell'esito dell'ispezione allo stabilimento;
il verbale dell'ispezione deve essere accluso al  parere  dell'unita'
sanitaria locale;
    d)    copia    dell'autorizzazione    all'esercizio    rilasciata
dall'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 2 dalla  legge
30 aprile 1962, n. 283;
    e)  duplice  copia  dell'allegato 4 debitamente compilato in ogni
sua parte.
3. Trasmissione delle istanze alla commissione CEE.
  Anteriormente  al  31  luglio  1993,  il  Ministero  della  sanita'
provvede alla trasmissione alla  Commissione  CEE  dell'elenco  degli
stabilimenti per il quali e' prevista la concessione di una deroga.
4. Concessione della deroga.
  Al    termine    dell'istruttoria   comunitaria,   l'elenco   degli
stabilimenti ai quali e' stata concessa la  deroga  sara'  pubblicato
dalla Commissione delle Comunita' europee.
5. Decadenza della deroga.
  Gli  stabilimenti  di cui al punto 1.2. ai quali sia stata concessa
la deroga dovranno portare a termine i lavori di ristrutturazione  al
piu' presto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997.
  A  decorrere  dal 31 dicembre 1997 potranno essere commercializzati
esclusivamente i prodotti provenienti da stabilimenti che  soddisfino
tutti i requisiti previsti dalla direttiva n. 92/46/CEE.
6. Ambito di commercializzazione.
  I  prodotti  fabbricati negli stabilimenti a cui sia stata concessa
la  deroga  potranno  essere  commercializzati   esclusivamente   nel
territorio nazionale e non dovranno essere muniti del bollo sanitario
di  cui  all'allegato C, cap. IV, lettera A, punto 3, della direttiva
n. 92/46/CEE.
  La presente cirocolare sara' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                              Il Ministro: DE LORENZO