1. Premessa. 1.1. La direttiva n. 92/47/CEE prevede che gli stabilimenti di cui al punto 1.2. che non soddisfino ai requisiti previsti dagli allegati 1 e 2 alla presente circolare, e per i quali non sia stata presentata all'autorita' nazionale competente istanza di deroga anteriormente al 1 aprile 1993 non siano piu' autorizzati ad immettere sul mercato il latte alimentare ed i prodotti a base di latte fino a quando essi non siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva n. 92/46/CEE recante norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. 1.2. Gli stabilimenti oggetto della presente circolare sono: a) stabilimenti di trattamento: stabilimenti in cui si effettua il trattamento termico del latte; b) stabilimenti di trasformazione: stabilimenti ed aziende di produzione in cui il latte ed i prodotti a base di latte sono trattati, trasformati e confezionati. 1.3. La direttiva n. 92/46/CEE non si applica in caso di vendita diretta dal produttore al consumatore, da parte di aziende dotate dei requisiti sanitari minimi fissati dall'autorita' competente, per le seguenti tipologie di prodotti: a) latte crudo ottenuto da bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi; b) prodotti a base di latte trasformati dal produttore nella propria azienda a partire da latte crudo di cui alla lettera a). 2. Procedura per la presentazione dell'istanza di deroga. Tenuto conto di quanto indicato in premessa, i responsabili legali degli stabilimenti di cui al punto 1.2., in esercizio al 6 luglio 1992, che intendano proporre istanza di deroga devono far pervenire al Ministero della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, e in copia alla regione o provincia autonoma competente per territorio, anteriormente al 1 aprile 1993, istanza in carta legale, redatta secondo il modello di cui all'allegato 3, corredata dalla seguente documentazione: a) piano e programma dei lavori in cui siano precisati i termini entro i quali lo stabilimento puo' conformarsi ai requisiti di cui agli allegati 1 e 2; b) controlli da effettuare sui prodotti provenienti dallo stabilimento e personale incaricato; c) parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, redatto dall'unita' sanitaria locale competente per territorio sulla base dell'esame degli atti e dell'esito dell'ispezione allo stabilimento; il verbale dell'ispezione deve essere accluso al parere dell'unita' sanitaria locale; d) copia dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 2 dalla legge 30 aprile 1962, n. 283; e) duplice copia dell'allegato 4 debitamente compilato in ogni sua parte. 3. Trasmissione delle istanze alla commissione CEE. Anteriormente al 31 luglio 1993, il Ministero della sanita' provvede alla trasmissione alla Commissione CEE dell'elenco degli stabilimenti per il quali e' prevista la concessione di una deroga. 4. Concessione della deroga. Al termine dell'istruttoria comunitaria, l'elenco degli stabilimenti ai quali e' stata concessa la deroga sara' pubblicato dalla Commissione delle Comunita' europee. 5. Decadenza della deroga. Gli stabilimenti di cui al punto 1.2. ai quali sia stata concessa la deroga dovranno portare a termine i lavori di ristrutturazione al piu' presto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997. A decorrere dal 31 dicembre 1997 potranno essere commercializzati esclusivamente i prodotti provenienti da stabilimenti che soddisfino tutti i requisiti previsti dalla direttiva n. 92/46/CEE. 6. Ambito di commercializzazione. I prodotti fabbricati negli stabilimenti a cui sia stata concessa la deroga potranno essere commercializzati esclusivamente nel territorio nazionale e non dovranno essere muniti del bollo sanitario di cui all'allegato C, cap. IV, lettera A, punto 3, della direttiva n. 92/46/CEE. La presente cirocolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: DE LORENZO