IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  39  della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato,  che  attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di
emettere  buoni  ordinari  del  Tesoro  secondo   le   norme   e   le
caratteristiche  che  per  i  medesimi  saranno  stabilite con propri
decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle  previste  dal
regolamento  di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare il
rimborso anticipato degli stessi;
  Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli  articoli  dal  63
all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
  Visto  l'art.  3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1993  che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre  1986,  n.  759,  riguardante  l'assoggettamento  a
ritenuta  fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui all'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991, n. 1, riguardante la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 luglio 1992 riguardante la
trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, che ha  dato
attuazione alla direttiva 89/646/CEE;
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  stabilire le modalita' di
emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno finanziario 1993  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  al  portatore  viene  fissata  con  decreti  ministeriali, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati  gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
  Le emissioni dei buoni ordinari del  Tesoro  possono  avvenire  con
cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.