IL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale  e'
stata   istituita  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico
(C.C.S.E.) e le successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 che,  regolando
la disciplina della C.C.S.E., fissa, tra l'altro, le modalita' per il
versamento   del   sovrapprezzo   termico   da  parte  delle  aziende
distributrici;
  Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988  che  proroga
la  maggiorazione  straordinaria  del  sovrapprezzo termico di cui al
provvedimento CIP n. 3/88,  paragrafo  D),  punto  1,  destinando  il
relativo  gettito  all'alimentazione  dell'apposito conto di gestione
denominato "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari";
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33;
  Visti i provvedimenti CIP n. 11 del 28 marzo  1990;  n.  6  del  21
marzo  1991;  n.  6  del 29 aprile 1992 e n. 4 del 22 aprile 1992 che
dettano regole per i rimborsi degli oneri nucleari;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
                              Delibera:
  A modifica di quanto previsto al punto 2 del provvedimento  CIP  n.
11 del 28 marzo 1990, ed al punto 3 del provvedimento CIP n. 4 del 22
aprile  1992,  l'Enel e' autorizzato a trattenere a titolo di acconto
per i primi  quattro  bimestri  di  ciascun  anno  il  75%  e  per  i
successivi  due  bimestri  il  95%  dell'importo  della maggiorazione
straordinaria fatturata alla propria utenza.
  Entro  il  15  novembre  di  ciascun  anno  l'Enel  provvedera'  ad
integrare  le  disponibilita'  della  Cassa conguaglio per il settore
elettrico di quanto si rendera' eventualmente necessario al  fine  di
consentire  il versamento previsto dall'art. 33, punto 3, della legge
9 gennaio 1991, n. 9.
  Qualora, invece, entro tale termine, le quote versate  superino  le
suddette  necessita'  della  C.C.S.E.,  questa  versera' le eccedenze
all'Enel in conto rimborso oneri straordinari.
   Roma, 30 dicembre 1992
                           Il Ministro - Presidente delegato: GUARINO