IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  come
modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale
stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati,
viste le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'attivita'  svolta,
coefficienti  presuntivi  di compensi e di ricavi tenendo anche conto
del contributo diretto lavorativo;
 Visto l'art. 11, comma 1-bis, del menzionato decreto n. 69 del 1989,
inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre  1992,
n.  438,  concernente  le  modalita' di determinazione del contributo
diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa  e  arti  o
professioni;
  Visto  il  parere della competente commissione parlamentare in data
17 dicembre 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992;
  Su proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  recate  dal  comma  1  dell'art.  11- bis del
decreto-legge n. 384 del 1992 non si  applicano  nei  riguardi  degli
imprenditori  individuali  e  degli  esercenti  arti e professioni, i
quali, nell'esercizio della  loro  attivita',  non  si  avvalgono  di
collaboratori  o  di  dipendenti,  a  condizione  che si riscontri un
livello particolarmente limitato  dell'attivita'  esercitata,  tenuto
conto del luogo e delle modalita' di esercizio dell'attivita' nonche'
dell'entita'   dei   mezzi   impiegati  e  di  specifiche  condizioni
soggettive.
  2. La prova della sussistenza della  condizione  di  cui  al  comma
precedente  puo'  essere  desunta, ai sensi dell'art. 2729 del codice
civile, sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.
  3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1:
    a) si comprendono tra i  lavoratori  dipendenti  anche  quelli  a
tempo  parziale  nonche'  gli  apprendisti e quelli assunti in base a
contratti di formazione-lavoro;
    b)  si  comprendono  tra  i  collaboratori  tutti   gli   addetti
all'attivita', compresi i familiari che prestano, a qualsiasi titolo,
un'attivita'    significativa    nell'impresa,   gli   associati   di
associazioni  in  partecipazione  che  non  apportino  esclusivamente
capitale,  il  coniuge  dell'azienda  coniugale  non gestita in forma
societaria e coloro che prestano attivita'  in  base  a  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa.