IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo; Visto l'art. 11, comma 1-bis, del menzionato decreto n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa e arti o professioni; Visto il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Su proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni, i quali, nell'esercizio della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti, a condizione che si riscontri un livello particolarmente limitato dell'attivita' esercitata, tenuto conto del luogo e delle modalita' di esercizio dell'attivita' nonche' dell'entita' dei mezzi impiegati e di specifiche condizioni soggettive. 2. La prova della sussistenza della condizione di cui al comma precedente puo' essere desunta, ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3. 3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1: a) si comprendono tra i lavoratori dipendenti anche quelli a tempo parziale nonche' gli apprendisti e quelli assunti in base a contratti di formazione-lavoro; b) si comprendono tra i collaboratori tutti gli addetti all'attivita', compresi i familiari che prestano, a qualsiasi titolo, un'attivita' significativa nell'impresa, gli associati di associazioni in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e coloro che prestano attivita' in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.