IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa; Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dai predetti eventi sismici; Vista la nota del prefetto di Siracusa in data 24 dicembre 1992, con la quale si rappresenta la inderogabile necessita' che venga prorogato al 30 giugno 1993 il termine fissato dall'art. 12, sesto comma, della predetta ordinanza n. 2212/FPC per la presentazione della documentazione integrativa (progetto esecutivo dei lavori, computo metrico estimativo, ecc.) delle domande di contributo rela- tive alle unita' strutturali totalmente o parzialmente distrutte, ovvero includenti almeno una unita' immobiliare abitata da un residente al momento del sisma colpita da ordinanza di sgombero; Ritenuto che, per consentire il regolare espletamento delle proce- dure di concessione dei contributi previsti dalla legge n. 433/1991, sia opportuno aderire alla cennata richiesta rappresentata dal prefetto di Siracusa; Dispone: Art. 1. Il comma 6 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' sostituito come segue: "6. La documentazione integrativa di cui al comma precedente deve essere presentata a pena di decadenza entro i termini di seguito indicati: 30 giugno 1993 per le unita' strutturali ricadenti nella priorita' a) di cui al successivo art. 14; 31 dicembre 1993 per le unita' strutturali ricadenti nella priorita' b); 31 dicembre 1994 per le unita' strutturali ricadenti nella priorita' c)". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro: FACCHIANO