IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991 finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici e' autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato del corrispondente importo. 2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo. 3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorita': a) eliminazione delle situazioni di pericolo; b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali; c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1. 4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile. 5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta. 6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione delle regioni ivi menzionate, finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, secondo le modalita' previste al comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che a tal fine e' integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1' marzo 1986, n. 64, quanto a lire 25 miliardi mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa e quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992 mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le predette disponibilita' in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992. 8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1' marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.