IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale del viaggio che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 10 gennaio prossimo; Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. 1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, e' esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 gennaio 1992 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse e all'art. 1: - Il primo comma dell'art. 86 della Costituzione prevede che le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, siano esercitate dal Presidente del Senato.