La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, e' aggiunto
il seguente comma:
  "2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica  2  gennaio  1956,  n.
363, e 24 ottobre 1984, n. 947".
  2.  I  compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in
seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna verranno stabiliti dallo  statuto  di  cui  alla  legge  14
febbraio 1987, n. 41.
  3.   Le   iniziative  finanziate  con  i  mezzi  provenienti  dalla
Fondazione saranno deliberate dal consiglio  direttivo  della  Scuola
integrato  con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia
Spitali e nella delibera dovra' essere  espressamente  menzionato  il
contributo della Fondazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                               ______
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  7  della   legge   n.   41/1987
          (Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e
          di  perfezionamento S. Anna di Pisa), cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 7. - 1. Il patrimonio della Scuola  e'  costituito
          dalle  risorse  economiche,  mobiliari  ed immobiliari gia'
          appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari  e
          di perfezionamento e al regio Conservatorio.
             2.  La  Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo
          alla  Scuola  superiore  di   studi   universitari   e   di
          perfezionamento  e  al regio Conservatorio, che cessano con
          l'entrata in vigore della presente legge.
             2-bis. Alla Scuola e' annessa  la  fondazione  'Giovanni
          Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
          2 gennaio 1956, n.  363, e 24 ottobre 1984, n. 947".