La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'intero art. 11 della legge n. 44/1975 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) e' il seguente: "Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale e' diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichita' e belle arti. All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro".