IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intede per: a) Stato-membro: uno Stato membro della Comunita' economica europea; b) Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione; c) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti; d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento che copre il rischio; e) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando lo stesso e' coperto da uno stabilimento situato in altro Stato membro; f) unita' di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunita' economica europea. (Direttiva n. 88/357, art. 2).