IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/577/CEE  del
Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente la tutela dei consumatori
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai  contratti  tra  un  operatore
commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o  la
prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: 
a) durante la visita  dell'operatore  commerciale  al  domicilio  del
   consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto  di  lavoro
   del consumatore o nei locali nei quali il  consumatore  si  trovi,
   anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; 
b) durante una escursione organizzata dall'operatore  commerciale  al
   di fuori dei propri locali commerciali; 
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la  sottoscrizione
   di una nota d'ordine, comunque denominata; 
d) per corrispondenza o, comunque, in base  ad  un  catalogo  che  il
   consumatore  ha  avuto  modo  di  consultare  senza  la   presenza
   dell'operatore commerciale. 
  2. Il presente decreto  si  applica  anche  nel  caso  di  proposte
contrattuali  sia  vincolanti  che  non  vincolanti  effettuate   dal
consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma  1,
per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore
commerciale.