IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n.  3298,  concernente  il
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
  Visto l'art. 66 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive n.  85/73/CEE  del
Consiglio del  29  gennaio  1985,  relativa  al  finanziamento  delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle  carni
di volatili da cortile, e n. 88/409/CEE del Consiglio del  15  giugno
1988, che  stabilisce  le  norme  sanitarie  applicabili  alle  carni
riservate  al  mercato  nazionale  e  i  livelli  del  contributo  da
riscuotere conformemente alla citata direttiva n. 85/73/CEE; 
  Vista la decisione del Consiglio n. 88/408/CEE del 15 giugno 1988; 
  Considerato che la Comunita' economica europea si e'  riservata  di
determinare l'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni
importate  dai  Paesi   terzi   dopo   l'istituzione   dell'ispezione
comunitaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312, recante norme di attuazione delle direttive n. 83/90/CEE,  n.
85/323/CEE, n. 85/325/CEE, n. 86/587/CEE e n. 88/288/CEE, relative  a
problemi sanitari in  materia  di  scambi  intracomunitari  di  carni
fresche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per
le riforme istituzionali e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del presente decreto: 
   a) per animali si intendono  gli  animali  domestici  appartenenti
alle specie bovina, comprensiva dei bufali, suina, ovina, caprina,  i
solipedi domestici, nonche' i  volatili  da  cortile  quali  galline,
tacchini, faraone, anatre e oche; 
    b) carni fresche sono sia  quelle  definite  e  disciplinate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1991,  n.  312,
sia quelle definite e disciplinate dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche; 
   c) valgono le altre definizioni contenute nei decreti citati  alla
lettera b).