La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987; b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987; c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987; d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988; e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.