IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti l'estinzione di  crediti  di  imposta  e  la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti da depositi e  conti  correnti  interbancari,  agevolazioni
tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni  inquinanti
in atmosfera, nonche' norme per la gestione del gioco del lotto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre 1985, il  cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
risulta inferiore a lire 100  milioni  per  ciascuna  imposta  e  per
ciascun  periodo  d'imposta,  si  provvede,  qualora  ne  sia   fatta
richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, mediante  assegnazione  ai
creditori di titoli di Stato. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  di
presentazione delle richieste e le procedure  per  il  riscontro  dei
crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro  devono  essere
completate entro il 30 settembre 1992 con il calcolo degli  interessi
relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo
le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1  e  2  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli  di  Stato  con
godimento 1› gennaio 1993 ad un tasso di interesse  non  inferiore  a
quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai  soggetti  creditori  di
imposta, fino all'importo massimo di  lire  7.500  miliardi,  le  cui
caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del  tesoro  con
proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  30
novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello  Stato  il
ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa  spesa
ad apposito capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono deter-
minate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di  cui
al comma 2. 
  4. Al rimborso dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi  entro  il
31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta
inferiore a lire 100 milioni  per  ciascuna  imposte  e  per  ciascun
periodo d'imposta si provvede, per  quanto  riguarda  i  crediti  per
imposte sui  redditi,  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  comprese  le  disposizioni
introdotte con il presente articolo e, per quanto riguarda i  crediti
per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5. 
  5. Per i rimborsi dei crediti per imposta  sul  valore  aggiunto  e
relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante
emissione di ordinativi di contabilita'  speciale  firmati  dal  capo
dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi  diritto.
I titoli di spesa sono emessi  sulla  base  di  apposito  verbale  di
liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo
dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi
si provvede contestualmente utilizzando i  fondi  della  riscossione.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  saranno  stabilite   procedure   semplificate   di
riscontro finalizzate alla  sollecita  esecuzione  dei  rimborsi.  La
disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38- bis  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, si applica anche al  pagamento  degli  interessi
relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987. 
  6. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Entro  l'anno
solare  successivo  alla  data  di   scadenza   del   termine   della
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  gli  uffici  delle
imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun  anno  di
imposta, liste di  rimborso  che  contengono,  in  corrispondenza  di
ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero  di
registrazione  della   dichiarazione   originante   il   rimborso   e
l'ammontare   dell'imposta   da   rimborsare,    nonche'    riassunti
riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio  o  da  chi  lo
sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite  di
rimborso delle singole liste."; 
    b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito  dal  seguente:
"I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al  domicilio  degli
aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10  milioni  di
lire,  sono  spediti  per  raccomandata  dalla  predetta  sezione  di
tesoreria  provinciale  all'indirizzo  del  domicilio  fiscale  degli
aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 
  7. I soggetti che si trovano nelle condizioni  previste  dal  terzo
comma, lettere a),  d)  ed  e),  dell'articolo  30  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  possono  utilizzare  le  eccedenze  di  credito,   se
superiori  a  lire  cinque  milioni  e  non  richieste  a   rimborso,
risultanti  dalle  dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul   valore
aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991,  per
effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonche' di
beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. 
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, saranno stabiliti gli adempimenti e le modalita' da
osservare per avvalersi della disposizioni recata dal presente comma. 
Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste,  si  avvalgono
delle disposizioni recate  dal  presente  comma  sono  soggetti  alla
sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) e' aggiunto  il
seguente numero: "7- bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di  agenzie  di  viaggio,  di  cui  all'articolo  74-  ter,
relativi a prestazioni eseguite  fuori  dal  territorio  degli  Stati
membri della Comunita' economica europea;".