IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                                  E 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
  Vista la legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  di  istituzione  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro; 
  Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,  n.
390,  riguardante  la  disciplina  delle  funzioni  prevenzionali  ed
omologative delle unita' sanitarie locali e  dell'Istituto  superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito  con  legge  12
agosto 1982, n. 597; 
  Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di  conversione  del  regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce  l'Associazione
nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.); 
  Visto  il  regio  decreto  12  maggio  1927,  n.  824,  riguardante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1132; 
  Visto il decreto ministeriale 1' dicembre 1975 (Gazzetta  Ufficiale
n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante  le  norme  di  sicurezza  per
apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione; 
 Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982  (Gazzetta  Ufficiale
n. 356 del 29  dicembre  1982)  riguardante  l'identificazione  delle
attivita' omologative,  gia'  svolte  dai  soppressi  Ente  nazionale
prevenzione infortuni ed  Associazione  nazionale  per  il  controllo
della combustione,  di  competenza  dell'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e sicurezza del lavoro; 
  Vista la  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  di  attuazione  della
direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; 
  Considerato che il 19 luglio 1990 si e' conclusa  la  procedura  di
informazione comunitaria; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente  "Regole
tecniche riguardante i generatori ed i recipienti contenenti  liquidi
surriscaldati diversi  dall'acqua,  ad  esclusione  degli  apparecchi
inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali (Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1988); 
  Considerata la necessita' di aggiornare il  contenuto  tecnico  del
sopracitato decreto,  includendo  anche  quegli  apparecchi  inseriti
negli impianti per la lavorazione degli olii minerali; 
  Sentito l'Istituto superiore per la  prevenzione  e  sicurezza  del
lavoro; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 4 aprile 1991; 
  Constatato che in data 18 novembre  1991  e'  stata  effettuata  la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  forza
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                           A D O T T A N O 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  I generatori  ed  i  recipienti  contenenti  liquidi  surriscaldati
diversi dall'acqua sono soggetti alle regole tecniche  allegate,  che
fanno parte integrante del presente regolamento. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
             - Il quarto comma  dell'art.  2  del  D.L.  n.  390/1982
          prevede che: "Le procedure e le modalita' amministrative  e
          tecniche, le specifiche tecniche, le forme di  attestazione
          e le tariffe dell'omologazionesono determinate con  decreti
          interministeriali   dei   Ministri   dell'industria,    del
          commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.