IL MINISTRO DELLA SANITA'
Viste le definizioni di formaggio, dei relativi sistemi di
produzione nonche' degli ingredienti quali caglio e fermenti che
possono essere utilizzati per la coagulazione del latte nella
produzione del formaggio, quali risultanti dal regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari ed in particolare l'art. 32, come modificato dall'art. 1 del
regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 261, convertito nella legge 8
giugno 1933, n. 765;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e i relativi
successivi decreti applicativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.
322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 del 18
dicembre 1978, relativa ai prodotti alimentari destinati al
consumatore finale ed alla relativa pubblicita';
Rilevato che attualmente la produzione e la commercializzazione di
preparazioni di chimosina di origine microbica ottenuta con la
tecnica del DNA-ricombinante e' autorizzata in alcuni Stati membri
della CEE e in altri Stati;
Ritenuto che, nelle more della trasposizione nell'ordinamento
legislativo nazionale della direttiva numero 90/219/CEE del 23 aprile
1990 relativa all'utilizzazione a fini produttivi in ambienti
confinati di microrganismi geneticamente modificati, sia opportuno
consentire in Italia l'impiego solo di preparazione dell'enzima
chimosina, prodotto all'estero da ben individuati ceppi non patogeni
e non tossigeni di microrganismi geneticamente modificati con la
tecnica del DNA-ricombinante, subordinandone l'utilizzazione a deter-
minate condizioni di commercializzazione e di impiego;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro
della sanita', previo parere del Consiglio superiore di sanita', la
potesta' di consentire la produzione e il commercio di sostanze
alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o
speciali trattamenti;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che ha espresso parere
che la chimosina ottenuta da ceppi di microrganismi geneticamente
modificati con la tecnica del DNA-ricombinante esercita un'azione
coagulante del latte simile a quella del caglio animale e non pone
alcun problema di ordine sanitario o tecnologico, purche' essa sia
ottenuta da ceppi non patogeni e non tossigeni ben individuati e sia
rispondente a particolari requisiti di purezza e di attivita';
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 17 ottobre 1991;
Vista la comunicazione fatta in data 14 novembre 1991 al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di
chimosina microbica da DNA-ricombinante destinata alla produzione di
formaggi e' vietata fuori dai casi previsti dal presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 32 del R.D.L. n. 2033/1925, come modificato
dall'art. 1 del R.D.L. n. 261/1933, cosi' recita: "Il nome
di 'formaggio' o 'cacio' e' riservato al prodotto che si
ricava dal latte intero o parzialmente o totalmente
scremato, oppure dalla crema in seguito a coagulazione
acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale
da cucina".
- La legge n. 125/1954 detta disposizioni sulla tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi,
fornendo le definizioni di "denominazione di origine" e di
"denominazione tipica" ed indica le procedure e le
condizioni da osservare per il rilascio del riconoscimento
di tali denominazioni.
- Il D.P.R. n. 322/1982 disciplina l'etichettatura delle
sostanze alimentari destinate al consumatore finale.
- La direttiva n. 90/219/CEE e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 117 dell'8
maggio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 53 del 9 luglio 1990, 2a serie
speciale.
- L'art. 7 della legge n. 283/1z962 cosi' recita: "Il
Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il
Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la
produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande
che abbiano subito aggiunte o sottoscrizioni o speciali
trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti,
radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo,
del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate
sul prodotto finito".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.