IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 78/176/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1978, 82/883/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, 83/29/CEE del Consiglio del 24 gennaio 1983, 89/428/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha come oggetto la prevenzione dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio che utilizza i procedimenti al solfato e al cloro. 2. Per quanto non specificamente indicato nel presente decreto e' fatta salva la normativa vigente in materia di inquinamento idrico, di inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti anche con riferimento alle spedizioni transfrontaliere.