IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 65 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  81/851/CEE,
81/852/CEE  del  Consiglio  del  28  settembre  1981,  87/20/CEE  del
Consiglio del 22 dicembre  1986,  90/676/CEE  del  Consiglio  del  13
dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
della sanita'  e  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) medicinale: ogni sostanza o composizione,  definita  dall'art.
1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
    b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
    c) specialita' medicinali: i medicinali,  definiti  dall'art.  1,
comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 
    d) medicinale veterinario: qualsiasi  medicinale  destinato  agli
animali; 
    c) medicinale  veterinario  prefabbricato:  qualsiasi  medicinale
veterinario  preparato  in  anticipo  e  che  non  corrisponde   alla
definizione delle specialita' medicinali, immesso in commercio in una
forma farmaceutica che puo' essere usata senza trasformazione; 
    f) premiscele per alimenti  medicamentosi:  qualsiasi  medicinale
veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione  di
alimenti medicamentosi; 
    g) alimento  medicamentoso:  qualsiasi  miscela  di  uno  o  piu'
medicinali veterinari con uno o piu' alimenti preparata  prima  della
immissione in commercio e  destinata  ad  essere  somministrata  agli
animali  senza  trasformazione,  a  motivo   delle   sue   proprieta'
medicinali. 
  2. Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente
decreto gli additivi previsti dal regolamento che attua le  direttive
CEE numeri 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153,  91/248  e  91/249
relative agli additivi nell'alimentazione degli animali,  incorporati
negli  alimenti  per  animali  e  negli  alimenti  complementari  per
animali, alle condizioni previste dallo stesso regolamento.