IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 66 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  88/320/CEE  del
Consiglio del 9 giugno 1988 e  90/18/CEE  della  Commissione  del  18
dicembre 1989, in materia di ispezione e verifica della buona  prassi
di laboratorio; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro e della sanita'; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto concerne  l'adozione  e  l'applicazione  dei
principi  delle  buone  pratiche   di   laboratorio   (BPL)   nonche'
l'ispezione e la  verifica  delle  procedure  organizzative  e  delle
condizioni  alle  quali  sono  programmate,  svolte,   registrate   e
comunicate le ricerche di laboratorio, anche denominate studi, per le
prove non cliniche effettuate ai fini previsti dalla regolamentazione
e  volte  a  valutare  gli  effetti  sull'uomo,   sugli   animali   e
sull'ambiente di tutti i prodotti  chimici  inclusi  i  cosmetici,  i
prodotti chimici per l'industria, i prodotti medicinali, gli additivi
alimentari  ed  i  coadiuvanti  tecnologici,  gli  additivi  per   la
mangimistica, gli antiparassitari, i  solventi  e  gli  aromatizzanti
usati nell'industria alimentare, i costituenti  di  materiali  e  gli
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. 
  2. Il presente decreto non riguarda ne'  l'interpretazione  ne'  la
valutazione dei risultati sperimentali. 
  3. Le definizioni dei termini  relativi  all'organizzazione  di  un
centro  di  saggio  e   degli   studi   effettuati   sono   riportate
nell'allegato I.