IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 68 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, 82/176/CEE del Consiglio del 22 marzo 1982, 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983, 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984, 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984, 88/347/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988, 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque; Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli scarichi delle sostanze pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A che sono recapitate nelle acque interne superficiali, nelle acque marine territoriali, nelle acque interne del litorale nonche', per le sole sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato A, nelle fognature pubbliche. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) - acque interne superficiali: tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti; - acque interne del litorale: acque situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso di corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci inteso come il punto del corso d'acqua in cui con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinita' dovuto alla presenza di acqua marina; b) scarico: l'immissione nelle acque indicate al comma 1 delle sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A ad eccezione: - degli scarichi di fanghi di dragaggio; - degli scarichi operativi effettuati da navi e da piattaforme per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle acque marine territoriali; - dell'immersione di rifiuti effettuati da navi nelle acque ma- rine territoriali; c) inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la sa- lute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque; d) trattamento delle sostanze: qualsiasi processo produttivo che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato A, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; e) stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui all'allegato A o qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui all'allegato A. Si considera altresi', esistente, qualsiasi stabilimento in funzione o posto in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il quale sia stata presentata domanda di cui all'art. 7 nei termini ivi previsti; nuovo, quello che entra in funzione, ovvero che aumenta almeno del 20% la capacita' produttiva dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; f) valore limite delle norme di emissione: i valori fissati nell'allegato B per le sostanze pericolose di cui all'elenco I dell'allegato A in funzione del tipo di stabilimento. I valori limite sono osservati secondo i metodi di misura ed i tempi previsti nello stesso allegato B; g) obiettivi di qualita': gli standards fissati per le sostanze di cui all'allegato A in funzione dell'utilizzazione in atto o potenziale del corpo idrico.