IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 68 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  76/464/CEE  del
Consiglio del 4 maggio 1976, 82/176/CEE del Consiglio  del  22  marzo
1982, 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983, 84/156/CEE  del
Consiglio dell'8 marzo 1984, 84/491/CEE del Consiglio del  9  ottobre
1984, 88/347/CEE del Consiglio del 16  giugno  1988,  90/415/CEE  del
Consiglio del 27 luglio 1990 in materia di  scarichi  industriali  di
sostanze pericolose nelle acque; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e dell'ambiente; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si  applica  agli  scarichi  delle  sostanze
pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze  indicate
nell'elenco I e II dell'allegato A che sono  recapitate  nelle  acque
interne superficiali, nelle acque marine  territoriali,  nelle  acque
interne  del  litorale  nonche',  per  le  sole   sostanze   indicate
nell'elenco I dell'allegato A, nelle fognature pubbliche. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  -  acque  interne  superficiali:   tutte   le   acque   dolci
superficiali correnti o stagnanti; 
       - acque interne del litorale: acque situate all'interno  della
linea di base che serve da riferimento per definire il  limite  delle
acque marine territoriali e che  si  estendono,  nel  caso  di  corsi
d'acqua, fino al limite delle acque dolci inteso come  il  punto  del
corso d'acqua in cui con bassa  marea  e  in  periodo  di  magra,  si
riscontra un sensibile aumento del grado  di  salinita'  dovuto  alla
presenza di acqua marina; 
    b) scarico: l'immissione nelle acque indicate al  comma  1  delle
sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A ad eccezione: 
     - degli scarichi di fanghi di dragaggio; 
     - degli scarichi operativi effettuati da navi e  da  piattaforme
per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle acque
marine territoriali; 
     - dell'immersione di rifiuti effettuati da navi nelle acque  ma-
rine territoriali; 
    c)   inquinamento:   lo   scarico   effettuato   direttamente   o
indirettamente  dall'uomo  nell'ambiente  idrico  di  sostanze  o  di
energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo  la  sa-
lute umana, nuocere alle  risorse  viventi  e  al  sistema  ecologico
idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi  legittimi
delle acque; 
    d) trattamento delle sostanze: qualsiasi processo produttivo  che
comporta la produzione, la  trasformazione  o  l'utilizzazione  delle
sostanze di cui  all'allegato  A,  ovvero  qualsiasi  altro  processo
produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; 
    e) stabilimento industriale:  qualsiasi  stabilimento  nel  quale
viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui all'allegato  A
o qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui all'allegato
A.  Si  considera  altresi',  esistente,  qualsiasi  stabilimento  in
funzione o posto in funzione entro un anno dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e  per  il  quale  sia  stata  presentata
domanda di cui all'art. 7 nei termini ivi previsti; nuovo, quello che
entra in funzione, ovvero che aumenta almeno  del  20%  la  capacita'
produttiva dopo un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    f) valore limite delle  norme  di  emissione:  i  valori  fissati
nell'allegato B per  le  sostanze  pericolose  di  cui  all'elenco  I
dell'allegato A in funzione del tipo di stabilimento. I valori limite
sono osservati secondo i metodi di misura ed i tempi  previsti  nello
stesso allegato B; 
    g) obiettivi di qualita': gli standards fissati per  le  sostanze
di cui all'allegato  A  in  funzione  dell'utilizzazione  in  atto  o
potenziale del corpo idrico.