IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 67 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 86/594/CEE del
Consiglio del 1› dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso  dagli
apparecchi domestici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, del lavoro e della prevideza sociale, della sanita'
e dell'ambiente;
 
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "apparecchio domestico": qualsiasi macchina, parte di macchina
o impianto fabbricato essenzialmente per essere impiegato all'interno
delle  abitazioni,  compresi le cantine, le autorimesse e e gli altri
annessi, in particolare gli  apparecchi  domestici  di  manutenzione,
pulizia,  preparazione  e  conservazione degli alimenti, produzione e
diffusione di calorie e frigorie, condizionamento dell'aria,  nonche'
altri apparecchi impiegati per scopi non professionali;
    b)  "famiglia  di  apparecchi  domestici":  l'insieme  di tutti i
modelli (o tipi) di vari apparecchi domestici concepiti per  svolgere
la  stessa  funzione  e alimentati da un'identica fonte principale di
energia.
  Una "famiglia" comprende normalmente piu' modelli (o tipi);
    c) "serie  di  apparecchi  domestici":  l'insieme  di  apparecchi
domestici  di uno stesso modello (o tipo), aventi caratteristiche ben
definite, prodotti da uno stesso fabbricante;
    d) "partita di apparecchi domestici": una data quantita'  di  una
determinata "serie", fabbricata o prodotta in condizioni uniformi;
    e)  "rumore  aereo": il livello di potenza acustica, ponderato A,
(Lwa), dell'apparecchio domestico,  espresso  in  decibel,  (dB)  con
riferimento ad un picowatt (1 pw), trasmesso nell'aria;
    f)  "norma"  e  "regola tecnica": le norme e regole tecniche come
definite nella direttiva n. 83/189/CEE, attuata con legge  21  giugno
1986, n. 317.