IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  86/662/CEE  del
Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/514/CEE della Commissione  del  2
agosto 1989, concernenti la limitazione  del  rumore  prodotto  dagli
escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
sanita' e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica al livello  di  potenza  acustica
del  rumore  prorogato  nell'ambiente  ed  al  livello  di  pressione
acustica del rumore al posto di guida degli escavatori  idraulici,  a
funi, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, di seguito
denominati "macchine di movimento-terra", impiegati per  l'esecuzione
di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici.