IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/514/CEE della Commissione del 2 agosto 1989, concernenti la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prorogato nell'ambiente ed al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, di seguito denominati "macchine di movimento-terra", impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici.