IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 15  ottobre  1990,  n.  295,  recante  modifiche  ed
integrazioni  all'art.  3  del  decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidita'
civile;
  Visto  l'art.  3,  comma  1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n.
295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi  9  e
10  dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.  291,  si  provvede
alle  modifiche  al  vigente  ordinamento rese necessarie per effetto
delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n.  293,  recante  il  regolamento
concernente i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma
10  dell'art.  3  della  legge  26 luglio 1988, n. 291, relativa alla
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  maggio
1988, n. 173;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  alcune modifiche al citato
decreto 20 luglio 1989, n. 293;
  Visto l'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400
con nota n. 05215 del 17 dicembre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  comma  1 dell'art. 8 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, le
parole "La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei  servizi
vari"  sono  sostituite  dalle seguenti:   "La Direzione generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra".
  2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 luglio 1989,  n.  293,  le
parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi
vari"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "dal direttore generale dei
servizi vari e delle pensioni di guerra".
  3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle  medesime
espressioni  contenute nel comma 1 dell'art. 5, nel comma 2 dell'art.
7, nei commi 1 e 2 dell'art. 9, nel comma 1 dell'art. 10  del  citato
decreto 20 luglio 1989, n. 293.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             -  Per  il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 173/1988
          si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - Il D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti  in  materia
          di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo
          del relativo art. 3:
             "Art.  3  (Norme per il riconoscimento della invalidita'
          civile).  -  1.  Le  domande  per  ottenere  la   pensione,
          l'assegno  o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970,
          n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382,
          e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118,  e  suc-
          cessive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e succes-
          sive   modificazioni,   devono   essere   presentate   alle
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  -  che
          assumono  la denominazione "commissioni mediche periferiche
          per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui
          all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978,  n.  915,  e  successive  modificazioni.  La
          certificazione  medica  da allegare alla domanda presentata
          ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e  successive
          modificazioni,   dovra'  contenere  la  dicitura:  "Persona
          impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un
          accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza
          continua  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli   atti
          quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande
          secondo  le  disposizioni recate dalle leggi sopraindicate,
          dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme
          di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti,
          possono avvalersi delle strutture  del  Servizio  sanitario
          nazionale   o   di   quelle   della  Sanita'  militare.  Le
          commissioni,  effettuata   l'istruttoria   di   competenza,
          trasmettono  il  relativo verbale di visita all'interessato
          ed il relativo verbale, con gli allegati,  alla  competente
          prefettura,   la  quale  provvede  alla  definizione  della
          pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.
             2. Contro i provvedimenti di definizione  delle  domande
          previsti  dal  comma  1  e'  ammesso, entro sessanta giorni
          dalla notifica,  ricorso  in  carta  semplice  al  Ministro
          dell'interno,  che provvede, sentito il Ministro del tesoro
          e su parere della commissione medica superiore - che assume
          la  denominazione  "commissione  medica  superiore   e   di
          invalidita'  civile"  - di cui all'art. 106 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915,  e
          successive   modificazioni.   Per   gli   accertamenti  che
          risultino necessari,  la  commissione  medica  predetta  si
          avvale  delle  strutture periferiche del Servizio sanitario
          nazionale  o  di quelle della Sanita' militare.  Avverso la
          decisione del ricorso e' ammessa la tutela  giurisdizionale
          dinanzi al giudice ordinario.
             3.  La  commissione  medica  superiore  e di invalidita'
          civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni
          di guerra e di invalidita' civile, sono di volta  in  volta
          integrate  con  un  sanitario  in rappresentanza, ciascuno,
          dell'Unione italiana ciechi,  dell'Ente  nazionale  per  la
          protezione  e  l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione
          nazionale   dei   mutilati    ed    invalidi    civili    e
          dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti
          subnormali,  ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi
          appartenenti alle rispettive categorie.
             4.  In  sede  di  accertamento  sanitario,  la   persona
          interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia.
             5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente
          stabilito   in  duecentoventi  unita'  per  le  commissioni
          mediche per le pensioni di guerra e  in  centodieci  unita'
          per  la  commissione  medica  superiore  dall'art.  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1981,
          n.  834,  e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento
          unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e'  autorizzata
          la  spesa  di  lire  2.800  milioni  annui  da iscrivere ai
          competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          del  tesoro.  Per  soddisfare  le  esigenze  derivanti  dal
          presente  decreto  sono istituite, con decreto del Ministro
          del tesoro,  in  aggiunta  a  quelle  esistenti,  ulteriori
          commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno
          una  commissione  per  ciascuna  provincia.  Entro i limiti
          numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte
          delle commissioni mediche periferiche e  della  commissione
          medica  superiore,  oltre  ad ufficiali medici del servizio
          permanente o medici delle altre categorie  previste,  anche
          medici  civili  e specialisti con i quali vengono stipulate
          convenzioni annue secondo le modalita' stabilite  dall'art.
          109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere
          si  provvede  con  una  corrispondente quota delle economie
          realizzate  per  effetto  dell'applicazione  del   presente
          articolo.
             6.  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano a
          decorrere   dal   quindicesimo   giorno   dalla   data   di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro del tesoro previsto dal comma 5.  Sino a tale data
          gli  organi  esistenti  continuano  ad  operare  dando   la
          precedenza,  nell'esame  delle  domande,  a quelle relative
          alle piu' gravi forme di invalidita'. Le  domande  giacenti
          presso  le  unita'  sanitarie  locali  e le prefetture, non
          ancora definite alla data predetta, sono trasmesse  a  cura
          dell'amministrazione   suddetta  alle  commissioni  mediche
          territorialmente   competenti.   Le   commissioni   mediche
          periferiche  per  le  pensioni  di  guerra e di invalidita'
          civile si  considerano  validamente  costituite  e  possono
          operare  anche in assenza dei membri integratori ove questi
          non   siano   stati   designati   dai  competenti  enti  ed
          associazioni entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
              7.  Per garantire il supporto amministrativo necessario
          alle commissioni di cui al  comma  5,  il  personale  delle
          unita' sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del presente decreto, svolge
          tale attivita' nelle commissioni  di  prima  istanza,  puo'
          essere  comandato  presso  le  commissioni istituite con il
          presente articolo, con le medesime  qualifiche  e  funzioni
          ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza.
             8.   Restano  in  vigore  le  disposizioni  delle  leggi
          richiamate al comma 1, non sostituite  o  modificate  dalle
          disposizioni  del  presente  decreto, come modificato dalla
          legge di conversione.
             9. Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti  i
          Ministri  dell'interno  e  della  sanita',  sono emanate le
          norme di coordinamento per l'esecuzione delle  disposizioni
          contenute nel presente articolo.
             10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i
          criteri  e  le  modalita'  per verificare la permanenza nel
          beneficiario del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
          usufruire  della  pensione,  assegno od indennita' previsti
          dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne  la  revoca
          in  caso  di  insussistenza  di  tali requisiti con decreto
          dello  stesso  Ministro,  senza  ripetizione  delle   somme
          precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro
          da'  comunicazione  alla  Corte  dei conti per le eventuali
          azioni di responsabilita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1.
             - Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli  1,
          5,  7,  8,  9  e  10 del D.M. n. 293/1989 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19  agosto
          1989),  come modificati dal presente articolo nonche' dagli
          articoli 2  e  3  che  seguono,  per  quanto  riguarda  gli
          articoli 7 e 8:
             "Art. 1. - 1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3
          della  legge  26  luglio  1988,  n.  291,  ha  lo  scopo di
          accertare che i requisiti  sanitari  e  giuridico-economici
          condizione  per  usufruire  della  pensione, dell'assegno o
          dell'indennita' previste dalla legge  26  maggio  1970,  n.
          381,  e  successive modificazioni, concernente i sordomuti,
          dalla  legge  27  maggio  1970,  n.   382,   e   successive
          modificazioni,  concernente i ciechi civili, dalla legge 30
          marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente
          i mutilati ed invalidi civili e  dalla  legge  11  febbraio
          1980,  n. 18, e successive modificazioni, concernente norme
          in materia di indennita' di  accompagnamento,  riconosciuti
          in  base  alle  disposizioni legislative all'epoca vigenti,
          permangono  tuttora,  qualora  cio'   sia   richiesto   per
          continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.
             2.  Le  verifiche  di cui sopra sono disposte secondo un
          programma annuale in relazione alle risorse di medici e  di
          funzionari  disponibili  in  modo  da effettuarne un numero
          adeguato in proporzione alla consistenza  in  essere  delle
          pensioni,  degli  assegni  e delle indennita' per le grandi
          ripartizioni geografiche di Italia che saranno  individuate
          dall'amministrazione.
             3.  Il programma annuale, di cui al comma precedente, e'
          predisposto dal direttore generale dei servizi vari e delle
          pensioni di guerra e dei  servizi  vari  ed  e'  sottoposto
          all'approvazione del Ministro del tesoro".
             "Art.  5.  - 1. Il direttore generale dei servizi vari e
          delle  pensioni  di  guerra  dispone   le   verifiche   per
          l'accertamento  della  permanenza  dei requisiti prescritti
          nei confronti dei titolari di pensione,  di  assegno  o  di
          indennita'  e a tal fine incarica ufficiali medici o medici
          civili convenzionati appartenenti alle commissioni  mediche
          periferiche  per  le  pensioni  di  guerra e di invalidita'
          civile o alla commissione medica superiore per le  pensioni
          di  guerra  e  di  invalidita'  civile,  nonche' dipendenti
          funzionari  per  la  verifica  dei   requisiti   giuridico-
          economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti
          amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari".
             "Art. 7. - 1. I beneficiari di pensione, di assegno o di
          indennita' convocati a visita a termine del precedente art.
          4  sono  sottoposti  agli  accertamenti da parte dei medici
          incaricati presso le strutture  delle  commissioni  mediche
          periferiche  o  della commissione medica superiore o presso
          quelle del Servizio sanitario  nazionale  o  della  sanita'
          militare,  come  previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio
          1988, n. 291. Le strutture del Servizio sanitario nazionale
          e della sanita' militare  sono  tenute  ad  effettuare  gli
          accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della
          commissione  medica  periferica,  dai  medici incaricati di
          effettuare le verifiche entro il termine di  trenta  giorni
          dalla richiesta.
             2.  Il  direttore  generale  dei  servizi  vari  e delle
          pensioni di guerra comunica  ai  presidenti  delle  cennate
          commissioni   le   opportune   indicazioni   ai   fini  del
          coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti
          necessari per gli accertamenti sanitari cui  devono  essere
          sottoposti i beneficiari suddetti.
             3.  La  Direzione  generale  comunica all'interessato la
          data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita  per
          gli  occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata
          espresso con  avviso  di  ricevimento  da  inviarsi  trenta
          giorni  prima.  Con  la  medesima  comunicazione si avverte
          l'interessato che: a) ove non si presenti alla visita senza
          giustificato motivo sara' sospesa la provvidenza di cui  e'
          titolare;  b)  ove  lo  ritenga  puo' farsi assistere nella
          visita da un suo medico  di  fiducia;  c)  puo'  consegnare
          personalmente  il certificato di nascita; il certificato di
          cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilita',
          ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977,  n.  114,
          circa  la  propria  situazione  reddituale  con riferimento
          all'anno precedente quello della visita medica per  cui  e'
          stato   convocato;   d)  la  dichiarazione  di  non  essere
          ricoverato  gratuitamente  in   strutture   pubbliche   che
          provvedono alla sua assistenza. L'interessato puo' chiedere
          di  essere  visitato  a  domicilio  qualora  si trovi nella
          obiettiva impossibilita' di muoversi, presentando  all'uopo
          domanda  alla  suddetta  Direzione  generale  con  allegato
          certificato  medico  attestante  tale   impossibilita'   da
          trasmettere  mediante  raccomandata  espresso con avviso di
          ricevimento".
             "Art. 8. -  1.  La  verifica  dei  requisiti  giuridico-
          economici  e' effettuata dai funzionari all'uopo incaricati
          contemporaneamente agli  accertamenti  sanitari  effettuati
          dai medici incaricati sulla base della documentazione che i
          visitandi  possono  presentare in quella circostanza oppure
          presso la Direzione  generale  dei  servizi  vari  e  delle
          pensioni  di  guerra  sulla  base degli atti risultanti dai
          fascicoli  trasmessi,  su  richiesta  di   tale   Direzione
          generale,  dalle  competenti prefetture, ovvero, secondo le
          esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.
             2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati  si
          avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati
          e  notizie  ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti
          Ministeri o enti o agli stessi  titolari  di  pensioni,  di
          assegni  o  di  indennita'  per  il  tramite  della cennata
          Direzione  generale.  Tali   Ministeri   ed   enti   devono
          corrispondere  alla  richiesta  di  documentazione entro il
          termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione.
             3. Gli interessati devono corrispondere  alla  richiesta
          di  documentazione  entro il termine di trenta giorni dalla
          data di ricezione della  richiesta  risultante  dal  timbro
          postale.   In  mancanza  di  risposta  si  procedera'  alla
          sospensione della provvidenza economica, con  le  modalita'
          di cui al comma 3 del precedente art. 7".
             "Art.  9.  - 1. La Direzione generale dei servizi vari e
          delle pensioni di guerra esamina le relazioni trasmesse dai
          medici e dai funzionari  incaricati  della  verifica  e  in
          ordine  alle  proposte contenute nella relazione dei medici
          concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire
          il  parere  della  commissione  medica  superiore  per   le
          pensioni di guerra e di invalidita' civile.
             2.  Qualora  la  proposta  contenuta  nella relazione di
          verifica  dei  medici  concluda  per  la  regolarita'   del
          riconoscimento  delle  malattie o delle minorazioni e su di
          essa vi sia  parere  favorevole  della  commissione  medica
          superiore   e   analogamente   concluda   la  proposta  dei
          funzionari  circa  i  requisiti   giuridico-economici,   il
          direttore  generale  dei  servizi  vari e delle pensioni di
          guerra ne prende atto e di cio' viene data comunicazione al
          beneficiario   della   provvidenza   e   alla    prefettura
          competente,  nonche'  ai  medici e ai funzionari incaricati
          della verifica.
             3. Ove il parere della commissione medica superiore  sia
          diverso  da  quello  risultante dalla relazione di verifica
          del  medico,  il  direttore  generale   dispone   ulteriori
          accertamenti,     anche     attraverso    visita    diretta
          dell'interessato da parte della stessa  commissione  medica
          superiore.  A  conclusione  di tali nuovi accertamenti, ove
          dovesse  permanere  diversita'  di  giudizi,   si   procede
          all'adozione  del  provvedimento conseguente al parere reso
          dalla commissione medica superiore.
             4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione
          di  verifica  dei  medici  concluda  per  la  revoca  della
          provvidenza  economica e il parere della commissione medica
          superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta
          nella relazione di verifica del funzionario concluda per la
          revoca della provvidenza economica, il  direttore  generale
          sottopone  al Ministro il decreto di revoca della pensione,
          dell'assegno  o  dell'indennita'  e  la  comunicazione  del
          decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni
          di  responsabilita',  a  termine  del comma 10 dell'art.  3
          della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha  effetto
          dal  primo  giorno  del  bimestre  di pagamento delle somme
          dovute per detti benefici successivo alla data del  cennato
          decreto di revoca.
             5.   Copia   del   decreto   di   revoca  e'  notificato
          all'interessato,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  20  della  legge  6  ottobre 1986, n. 656, ed e'
          trasmessa,  altresi',  con  la  necessaria  urgenza,   alla
          prefettura   e  alla  ragioneria  provinciale  dello  Stato
          competenti,   nonche'   all'Istituto   nazionale   per   la
          previdenza   sociale  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
          competenza".
             "Art. 10. - 1. Il direttore generale dei servizi vari  e
          delle  pensioni  di  guerra  presenta al Ministro, entro il
          mese di febbraio successivo all'anno  di  riferimento,  una
          relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno
          precedente,  contenente  ogni elemento e dato per informare
          sull'attivita' svolta, nonche' eventuali proposte  ritenute
          opportune per migliorare l'andamento del servizio".