Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo
della  Repubblica  del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione
e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.