La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975,
n. 627, e' sostituito dal seguente:
  "Al concorso possono essere ammessi:
   1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di  finanza
che  non  abbiano  superato il trentacinquesimo anno di eta', contino
almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e  non
abbiano  demeritato  durante  il  servizio  prestato.  Il giudizio di
merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad  esprimere
giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
   2)  i  giovani,  anche  se  alle  armi,  che posseggano i seguenti
requisiti:
     a) cittadinanza italiana;
     b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
     c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
     d) statura non inferiore a metri 1,68;
     e) non siano imputati o  condannati  per  delitti  non  colposi,
ovvero  non  si  trovino  in  situazioni  comunque  incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale  della
Guardia di finanza;
     f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  627/1975,  come
          modificato  dalla  presente  legge, e' riportato nella nota
          all'art. 3.