La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Al concorso possono essere ammessi: 1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri; 2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole; d) statura non inferiore a metri 1,68; e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3.