IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti previsti, per la definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' per la presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per i relativi versamenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della predetta legge, e' fissato al 31 marzo 1992. 2. Il termine del 30 aprile 1992 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle dichiarazioni e istanze, di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato al 1' giugno 1992; fino alla stessa data e' altresi' prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale, prevista dall'articolo 53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991. 3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, e' prorogato al 1' giugno 1992; fino alla stessa data sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1' maggio al 1' giugno 1992. 4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma 2, primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e 57, comma 6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1' aprile al 20 maggio 1992; i versamenti in unica soluzione o della prima rata previsti dagli articoli 45, commi 1 e 2, e 51, comma 6, primo e secondo periodo, della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 47 e 52, comma 3, devono essere eseguiti entro il 20 maggio 1992. 5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: "Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalita' di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonche' delle modalita' di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1' aprile al 20 maggio."; b) al comma 3 le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "1' giugno 1992". 6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30 aprile 1992, indicati nell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono, rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1' giugno 1992.