IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il differimento dei termini di  presentazione  delle
dichiarazioni integrative e per taluni versamenti  previsti,  per  la
definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre
1991, n.  413,  nonche'  per  il  differimento  dei  termini  per  la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre
disposizioni tributarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica, del  tesoro  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine per  la  presentazione  delle  istanze  di  cui  agli
articoli 53, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  ai
fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale,  sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili  e
delle altre tasse e imposte indirette sugli affari,  nonche'  per  la
presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per
i relativi versamenti  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  54
della predetta legge, e' fissato al 31 marzo 1992. 
  2. Il termine  del  30  aprile  1992  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle
dichiarazioni e istanze, di cui agli articoli 45, comma 1, 46,  comma
1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge  30  dicembre
1991, n. 413, e' prorogato al 1' giugno 1992; fino alla  stessa  data
e' altresi' prorogato il termine per  la  presentazione  dell'istanza
per l'attribuzione della rendita  catastale,  prevista  dall'articolo
53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991. 
  3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34,  comma
5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,
per la sospensione dei giudizi e  dei  termini  per  ricorrere  o  di
impugnativa, e' prorogato al 1' giugno 1992; fino  alla  stessa  data
sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39,  comma  5,  della
predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di  proroga  della
sospensione della riscossione da parte  dei  contribuenti  che  hanno
presentato  dichiarazioni  integrative,  previsto  dall'articolo  34,
comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  e'
fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli  articoli  32,
comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45,  comma  3,
46, comma 2, e 51, commi 3  e  6,  ultimo  periodo,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti
deceduti dal 1' maggio al 1' giugno 1992. 
  4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma  2,
primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,
anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e  57,  comma
6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1' aprile al 20 maggio 1992;  i
versamenti in unica soluzione  o  della  prima  rata  previsti  dagli
articoli 45, commi 1 e 2, e 51, comma 6,  primo  e  secondo  periodo,
della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli  effetti  di  quanto
disposto dagli articoli 47 e 52,  comma  3,  devono  essere  eseguiti
entro il 20 maggio 1992. 
  5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze  in  data
29 gennaio 1992, recante: "Approvazione dei  modelli  concernenti  la
dichiarazione  integrativa  per  la   definizione   agevolata   delle
situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi  e
l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del
soggetto  passivo  o  del  soggetto  inadempiente  e  delle  relative
modalita' di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei
detti modelli nonche' delle modalita' di attuazione delle norme della
legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario
n. 20 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31  gennaio  1992,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che  deve  essere  versata
dal 1' aprile al 20 maggio."; 
    b) al comma 3 le parole: "30 aprile 1992" sono  sostituite  dalle
parole: "1' giugno 1992". 
  6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30  aprile  1992,  indicati
nell'articolo  43  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono,
rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1' giugno 1992.