La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Esportazione e transito di prodotti e tecnologie 1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono: a) essere conformi ai princi'pi che ispirano la politica estera nazionale; b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato; c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare; d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo 2; e) essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa e con i princi'pi della Carta delle Nazioni Unite; f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata. 2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito "elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito", predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3. 3. Per le finalita' di cui alla presente legge si considera esportazione di tecnologie anche l'attivita' di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni comunque utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.