IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991
che istituisce un regime di ritiro temporaneo  dei  seminativi  dalla
produzione  per  la  campagna  1991-92  e  che  prevede per la stessa
campagna  misure  speciali  nell'ambito  del  regime  di  ritiro  dei
seminativi dalla produzione previsto dal regolamento CEE n. 797/85;
  Visto  il  regolamento  CEE  della  Commissione  n. 2069/91 dell'11
luglio 1991, che fissa le modalita' di  applicazione  del  regime  di
ritiro temporaneo dei seminativi per la campagna 1991-92;
  Viste  le proprie circolari n. 255 del 19 aprile 1991, n. 261 del 4
luglio  1991  e  n.  268  dell'8'  novembre  1991,  che  fissano,  in
particolare,  le modalita' e i termini per la presentazione dei piani
di coltura e delle domande di aiuto;
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  che  trasferisce  alle  regioni  le funzioni
amministrative  relative  all'applicazione  dei   regolamenti   delle
Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n.  898,  con  cui  sono
state  stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari al settore agricolo;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 19 marzo 1990,  n.  55,  che  ha  predisposto  nuove
misure  per  la  prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso ed ha
introdotto la fattispecie di reato  di  cui  all'art.  640-  bis  del
codice penale;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme
in materia di procedimento amministrativo;
  Considerato che si rende necessario disciplinare il regime di aiuto
del ritiro temporaneo dei seminativi con carattere di uniformita' nel
territorio nazionale;
  Considerato  che   talune   disposizioni   contenute   nei   citati
regolamenti  comunitari  n.  1703/91  e  n.  2069/91,  prevedendo  la
possibilita'  di   scelta   tra   diverse   opzioni,   impongono   la
interposizione di norme statali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  997/91,  espresso
nell'adunanza generale del 21 novembre 1991, pervenuto  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste il 6 dicembre 1991;
  Ritenuto  di  non poter differire il termine di presentazione delle
domande di aiuto, inderogabilmente fissato al 15  dicembre  1991  dal
regolamento  CEE  n.  2069/91, stante la diretta applicabilita' della
norma comunitaria;
  Considerato, altresi', che il predetto termine e' stato  comunicato
agli   interessati   con  circolare  n.  268  dell'8  novembre  1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  15
novembre 1991, n. 268;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 30932 del 18 dicembre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Finalita' generali
  1.  Il  presente  regolamento  ha lo scopo di adattare alla realta'
nazionale le disposizioni contenute nei regolamenti  CEE  n.  1703/91
del  Consiglio  del  13 giugno 1991 e n. 2069/91 dell'11 luglio 1991,
relativi al regime di aiuti per il ritiro temporaneo  dei  seminativi
dalla  produzione  per  il periodo che va dal 1 settembre 1991 al 31
agosto 1992.
  2. L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro,
dalle  regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale,
dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'AIMA.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE  n.  1703/91  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 162
          del 26 giugno 1991.
             - Il regolamento CEE  n.  2069/91  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 191
          del 16 luglio 1991.
             - La circolare del Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  n.    255  del  19 aprile 1991 e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  serie
          generale - n. 95 del 23 aprile 1991.
             -  La  circolare  del Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste n.  261 del 4 luglio 1991 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -   serie
          generale - n. 161 dell'11 luglio 1991.
             -  La  circolare  del Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste n.  268 dell'8 novembre 1991  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
          generale - n. 268 del 15 novembre 1991.
             - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n.  616/1977,  recante
          attuazione  della  delega  di cui all'art. 1 della legge 22
          luglio 1975, n. 382,  in  materia  di  trasferimento  e  di
          delega   di   funzioni   statali  alle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' il seguente:
             "Art.  6  (Regolamenti  e  direttive   della   Comunita'
          economica  europea).  -  Sono  trasferite  alle  regioni in
          ciascuna delle materie definite dal presente decreto  anche
          le  funzioni  amministrative  relative all'applicazione dei
          regolamenti  della  Comunita'  economica  europea   nonche'
          all'attuazione  delle  sue  direttive  fatte  proprie dallo
          Stato  con  legge  che  indica  espressamente  le  norme di
          principio.
             In  mancanza  della  legge  regionale,  sara'  osservata
          quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
             Il  Governo  della  Repubblica,  in  caso  di  accertata
          inattivita'   degli   organi   regionali    che    comporti
          inadempimento  agli  obblighi  comunitari, puo' prescrivere
          con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  parere
          della Commissione parlamentare per le questioni regionali e
          sentita  la  regione  interessata,  un  congruo termine per
          provvedere. Qualora la inattivita' degli  organi  regionali
          perduri  dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei
          Ministri  puo'  adottare  i  provvedimenti   necessari   in
          sostituzione della amministrazione regionale".
             -  Il  D.L. n. 701/1986 reca: "Misure urgenti in materia
          di  controlli  degli  aiuti  comunitari   alla   produzione
          dell'olio di oliva".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali  ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare  la  denominazione  di  "regolamento"  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 640- bis del codice
          penale, introdotto dall'art. 22 della legge n. 55/1990:
             "Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento  di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno
          a  sei  anni  e  si  procede  d'ufficio  se il fatto di cui
          all'art.  640  riguarda  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati   ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque denominate, concessi  o  erogati  da  parte  dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee".