IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visto l'art. 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
   Vista la legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  ed  in  particolare
l'allegato C); 
   Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281,  e  successive  modifiche
che disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi; 
   Ritenuto  di  dover  emanare  le   disposizioni   occorrenti   per
assicurare  l'attuazione  delle  direttive  70/524/CEE,   73/103/CEE,
75/296/CEE,  84/587/CEE,  87/153/CEE,  91/248/CEE  e  91/249/CEE   in
materia di additivi nell'alimentazione degli animali; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
   Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina   la   preparazione,   il
commercio, la distribuzione, anche a  titolo  gratuito,  e  l'impiego
degli additivi, delle premiscele e dei  mangimi  che  li  contengono,
utilizzabili nella alimentazione degli animali.