IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C); Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche che disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587/CEE, 87/153/CEE, 91/248/CEE e 91/249/CEE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina la preparazione, il commercio, la distribuzione, anche a titolo gratuito, e l'impiego degli additivi, delle premiscele e dei mangimi che li contengono, utilizzabili nella alimentazione degli animali.